News Sicurezza – Ai fini della responsabilità del datore di lavoro è necessario provare la sua conoscenza o conoscibilità di prassi aziendali incaute

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ribadito come sia da considerarsi fuor di dubbio responsabile il datore di lavoro il quale ometta di predisporre procedure atte ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di attrezzature e macchinari aziendali e ad impedire che i lavoratori rimuovano gli opportuni dispositivi di protezione. Ha, però, precisato come –  ai fini della pronuncia di responsabilità del datore di lavoro per l’evento lesivo occorso ai danni del lavoratore e causalmente connesso alla mancata adozione dei presidi di cui sopra – è opportuno verificare in termini di certezza che, pur allorquando ciò sia frutto di una prassi aziendale consolidata – comunque la stessa fossa conosciuta dal datore di lavoro o dal medesimo ignorata con colpa. Tale accertamento – il quale deve essere fondato o su di una interferenza di natura logica o, in assenza, su elementi probatori certi ed oggettivi – risponde all’esigenza di evitare una responsabilità “di posizione” del datore di lavoro, inacettabile alla luce del divieto di responsabilità oggettiva sancito dall’art. 27 Cost. così come interpretato dalla Corte Costituzionale già a partire dalla nota sentenza n. 346/1988.

Cass. Pen., Sez. IV, 15 Maggio 2019 – Ud. del 03.04.2019 – n. 20833