L’obbligo del datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di idonei presidi individuali di protezione trova la sua ratio giustificatrice nel disposto costituzionale di cui all’art. 32 Cost., ponendosi, pertanto, l’art. 2087 c.c. quale concretizzazione dell’esigenza di tutelare il diritto inviolabile alla salute dell’individuo. In questi termini, la disposizione normativa di settore non può che essere letta in chiave estensiva; ne deriva che è da considerarsi quale Dispositivo Individuale di Protezione – con conseguente obbligo di messa a disposizione dei lavoratori e di verifica di efficienza (anche nella forma del lavaggio degli indumenti al fine di evitare la diffusione di infezioni, come nel caso di specie) – qualsiasi attrezzatura che, benché non commercializzata come tale sul mercato, sia riconducibile ad indumenti, completamenti o accessori idonei a fungere da presidi, seppur parziali e limitati, rispetto ad un qualsiasi pericolo a cui il lavoratore potrebbe essere esposto nello svolgimento della sua mansione.
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. del 26 Giugno 2019 – Ud. del 03.04.2019 – n. 17132