Dapprima richiamando l’impianto normativo in materia di gestione di rischio interferenziale e, più precisamente, gli artt. 26, 89 e 95 del D.lgs. 81/2008, la Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ha chiarito come il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere – a determinate condizioni – dell’evento lesivo occorso ai danni di un proprio dipendente nell’atto di eseguire lavorazioni in collaborazione con il personale di altra impresa esecutrice, operante nei medesimi locali, pur allorquando queste non fossero ricomprese nelle pattuizioni contrattuali e il loro svolgimento non fosse stato portato a preventiva conoscenza del garante. Nello specifico, è necessario che si tratti di lavorazioni che costituiscono il prevedibile sviluppo dell’attività accordate fra il committente e l’impresa esecutrice e che l’evento si ponga come concretizzazione del rischio tipico di suddette lavorazioni, in assenza di predisposizione di misura alcuna volta ad evitare il verificarsi dello stesso.
Cass. Pen., Sez. Fer., 24 Settembre 2019 – Ud. del 20.08.2019 – n. 39072