News 231/2001 – La contestazione dell’illecito ai sensi dell’art. 59 D.lgs. 231/2001 ha effetto interruttivo della prescrizione dal giorno dell’emissione dell’atto in cui è contenuta e non dalla sua notifica

In premessa, si rammenti come, a tenore della disposizione di cui all’art. 22 D.lgs. 231/2001, le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di verificazione dell’illecito amministrativo da reato imputato all’ente e come  – per quanto qui di interesse – è idonea ad interrompere il su citato termine – con decorso ex novo dello stesso solo a seguito dell’intervenuta pronuncia definitiva – la contestazione dell’illecito effettuata a norma dell’art. 59 D.lgs. 231/2001 e contenuta in uno degli atti indicati dall’art. 405 c.p.p.. Nella pronuncia in commento, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione è tornana sul tema – da anni dibattuto – concernente l’individuazione del momento di produzione degli effetti interruttivi della prescrizione dell’illecito amministrativo da reato dell’ente, ritenendo condivisibile quell’orientamento in forza del quale l’effetto interruttivo della prescrizione si realizza alla data di emissione – e non da quella di notifica –  del provvedimento a mezzo del quale il Pubblico Ministero esercita l’azione penale, in conformità con il regime previsto per il procedimento penale con il quale la disciplina in parola condivide l’interesse primario della tutela della pretesa punitiva dello Stato. Di converso, il rinvio operato dalla legge delega alle norme civilistiche attiene esclusivamente al contenuto degli effetti interruttivi importando la sospesione del decorso del termine di prescrizione sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio: ciò alla luce dell’esigenza di assicurare la compatibilità dell’azione imprenditoriale con l’interesse generale così come previsto dall’art. 41 Cost.

Cass. Pen., Sez. IV, 12 Luglio 2019 – Ud. del 09.04.2019 – n. 30634