Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza Thyssenkrupp, la Quarta Sezione del Supremo Consesso ha ribadito come l’analisi e la previsione dei rischi da parte del datore di lavoro deve essere condotta prendendo in considerazione tre parametri: la propria esperienza, l’evoluzione scientifica e la verificabile probabilità statistica di verificazione di quello specifico rischio rispetto ad una determinata lavorazione o ambiente di lavoro. In questi termini, anche i cd. eventi rari devono essere valorizzati all’interno del Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 in quanto, per definizione, eventi suscettibili di verificazione sebbene con frequenza molto bassa. Altrimenti detto – l’esenzione dall’obbligo di previsione e prevedibilità dei rischi aziendali – e conseguente predisposizione delle misure precauzionali e dei presidi di sicurezza opportuni – è connessa non alla non conoscenza diretta o indiretta degli stessi da parte del garante ma all’impossibilità scientifica di osservare e catalogare gli eventi che li realizzano.
Cass. Pen., Sez. IV, 19 Giugno 2019 – Ud. del 10.01.2019 – n. 27186