News Sicurezza – Anche i cd. “rischi rari” devono essere oggetto di previsione ed analisi da parte del datore di lavoro nella redazione del D.V.R.

Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza Thyssenkrupp, la Quarta Sezione del Supremo Consesso ha ribadito come l’analisi e la previsione dei rischi da parte del datore di lavoro deve essere condotta prendendo in considerazione tre parametri: la propria esperienza, l’evoluzione scientifica e la verificabile probabilità statistica di verificazione di quello specifico rischio rispetto ad una determinata lavorazione o ambiente di lavoro. In questi termini, anche i cd. eventi rari devono essere valorizzati all’interno del Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 in quanto, per definizione, eventi suscettibili di verificazione sebbene con frequenza molto bassa. Altrimenti detto – l’esenzione dall’obbligo di previsione e prevedibilità dei rischi aziendali – e conseguente predisposizione delle misure precauzionali e dei presidi di sicurezza opportuni – è connessa non alla non conoscenza diretta o indiretta degli stessi da parte del garante ma all’impossibilità scientifica di osservare e catalogare gli eventi che li realizzano. 

Cass. Pen., Sez. IV, 19 Giugno 2019 – Ud. del 10.01.2019 – n. 27186