Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il Decreto Legislativo n. 152/2006 – e, più specificamente, la sua Parte III – costituisce un corpo normativo a portata generalizzata, volto alla tutela della risorsa naturale “acqua” da qualsiasi forma di inquinamento. L’applicazione di suddetto principio allo specifico settore degli “scarichi” importa che la relativa nozione non ammette distinzioni di sorta dovendo essere riferita tanto a scarichi pubblici quanto privati, tanto recapitanti nel suolo, nel sottosuolo, in fognature o in acque, siano quest’ultime superficiali o sotterranee, interne o marine, pubbliche o private, e comprese quelle particolari forme di scarico che stoccano residui liquidi in ambienti chiusi. Ne deriva la totale assenza di fondamento della censura difensiva la quale esigeva di escludere dalla disciplina degli scarichi le acque giacenti o stagnanti.
Cass. Pen., Sez. III., 18 Luglio 2019 – Ud. del 24.05.2019 – n. 31640