News Ambiente – La deroga di cui all’art. 272 comma 5° TUA non si applica agli stabilimenti la cui attività non sia destinata esclusivamente alla difesa e sicurezza del Paese

Nella decisione in esame, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a definire quello che è l’effettivo campo applicativo della deroga alla richiesta ed ottenimento di autorizzazione alle emissioni in atsmosfera riconosciuta dagli artt. 272 comma 5° D.gs. 152/2009 e 361 D.lgs. 66/2010 a favore degli “stabilimenti destinati alla difesa nazionale”. Ed è proprio la corretta definizione da attribuire all’espressione da ultimo menzionata a costituire il perno della soluzione giuridica prospettata dal Giudice di legittimità: richiamando, dapprima, l’elencazione contenuta nell’art. 233 del D.lgs. 66/2010, il Collegio ha ribadito il principio di diritto già enunciato dalla Corte Costituzionale in virtù del quale – ai fini dell’operatività della deroga di cui all’art. 272 citato – è necessario considerare non solo la natura militare dell’Amministrazione interessata ma anche valutare la «contestuale presenza di specifiche caratteristiche oggettive – teleologiche, finalizzate proprio alla difesa e sicurezza del paese (Corte cost., sententa n. 150 dell’1.4.1992).». Alla luce di ciò un arsenale militare, all’interno del quale vengono svolte attività di manutenzione di una nave appartenente ad una compagnia privata di navigazione, non può avvantaggiarsi della normativa di favore ma è tenuto a munirsi di apposita autorizzazione.  

Cass. Pen., Sez. III., 18 Luglio 2019 – Ud. del 24.05.2019 – n. 31640