News Ambiente – Ai fini dell’ammissibilità in discarica dei rifiuti è necessario che la caratterizzazione di base e la verifica di conformità vengano effettuate entro il 31 Dicembre dell’anno civile di riferimento

Ai sensi dell’art. 2 comma 3° del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti  in ciascuna categoria di discarica, è necessario che il produttore degli stessi proceda alla loro caratterizzazione di base tanto all’atto del conferimento in discarica quando all’esito di ogni successivo trattamento e, quanto meno, una volta all’anno; con la medesima frequenza temporale, il gestore della discarica è tenuto alla verifica di conformità così come disposto dal successivo art. 3 comma 2° del D.M. richiamato. Il dubbio intepretativo a cui il Giudice di legittimità ha posto rimedio nella sentenza in esame concerneva l’esatto significato da attribuire alla locuzione «e, comunque, almeno una volta l’anno»: prospettata la tesi del ricorrente – in forza della quale suddetta espressione impone al produttore di rifiuti ed al gestore di effettuare le opportune operazioni almeno una volta ogni anno solare – e quella del Giudice di primo grado – per cui, invece, le stesse avrebbero dovuto essere ripetute ogni dodici mesi con decorrenza dall’ultima verifica –  la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato come la tesi preferibile sia la prima in quanto, da un lato, il riferimento testuale all’anno tout court considerato non può che rievocare il concetto di anno solare e, d’altro canto, se il legislatore (e, nel caso di specie, anche la Provincia in sede di rilascio dell’A.I.A. ove si faceva pedissequo richiamo alla prescrizione anzidetta) avesse inteso far richiamo ad una durata annuale avente diversa decorrenza – e quindi da calcolare a partire dall’ultima caratterizzazione o verifica – lo avrebbe – fuori di dubbio – specificato.

Cass. Pen., Sez. III, 26 Agosto 2019 – Ud. del 17.04.2019 – n. 36400