Nella pronuncia in esame, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non possa trovare applicazione con riferimento alla responsabilità amministrativa da reato dell’ente in quanto quest’ultima – costituendo un tertium genus rispetto alla responsabilità penale e amministrativa – si pone, rispetto a queste, in una posizione di piena autonomia. L’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., pertanto, non può configurarsi a favore di una persona giuridica in quanto strutturalmente e legislativamente connesso ad un illecito penale che è mero presupposto della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 fondata, invece, sul rimprovero ordinamentale mosso all’ente per la sua cd. colpa di organizzazione. Inoltre, dal principio di diritto anzidetto deriva che l’eventuale dichiarazione di non punibilità pronunciata a favore del reo è irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001, dovendo il giudice procedervi in via autonoma ed indipendente.
Cass. Pen., Sez. III, 15 Gennaio 2020 – Ud. del 10.07.2019 – n. 1420