E’ questo il principio di diritto sancito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con interpello n. 1/2020.
Si premetta come, ai sensi degli artt. 71 comma 7° lett. a) e 74 comma 4° D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro sia obbligato a riservare l’utilizzo delle attrezzature che richiedano specifiche competenze e conoscenze tecniche a lavoratori a ciò formati, informati ed addestrati, esponendosi altrimenti all’irrogazione della sanzione penale di cui all’art. 87 comma 2° lett. c) del Decreto citato.
La questione giuridica proposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel caso di specie concerne la possibilità di ritenere punibile – in forza delle disposizioni richiamate – anche il datore di lavoro che faccia personalmente uso dell’attrezzatura in assenza di idonea abilitazione. Ciò in quanto, a seguito della novella legislativa introdotta ad opera del D.lgs. 151/2015, il divieto di utilizzo di attrezzature quali quelle dinanzi indicate è esteso a qualsiasi operatore, tale dovendosi considerare non solo il lavoratore ma anche il datore di lavoro che ne faccia uso (art. 69 comma 1° lett. e) D.lgs. 81/2008).
Richiamata la normativa applicabile, la Commissione competente ha statuito come – in assenza di una modifica legislativa in punto alle disposizioni di cui agli artt. 71 comma 7° lett. a), 74 comma 4° e 87 comma 2° lett. c) D.lgs. 81/2008 – il principio di tipicità che governa il sistema penale impedisca di estendere le sanzioni di cui all’art. 87 a fattispecie da esso non comtemplate e, più precisamente, non consenta di ritenere ricomprese nel disposto di cui agli artt. 71 e 74 – i quali fanno espresso richiamo ai lavoratori – le ipotesi in cui a non essere adeguatamente formato sia lo stesso datore.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello n. 1 del 23 Gennaio 2020 recante «Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08» .Seduta della Commissione del 23 gennaio 2020”.