News Ambiente – La procedura estintiva di cui all’art. 318bis TUA si applica tanto alle condotte prive di conseguenze pregiudizievoli quanto alle ipotesi in cui queste siano state eliminate dal contravventore

E’, in primo luogo, opportuno sottolineare come la procedura estintiva di cui all’art. 318-bis D.lgs. 152/2006 sia stata costruita sulla scorta dell’analogo meccanismo di cui al D.lgs. 756/1994, del quale, pertanto, segue l’interpretazione. Ecco che allora non può negarsi come il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali debba trovare applicazione a favore tanto del contravventore che abbia posto in essere condotte esaurite – cioè sia stato autore di illeciti istantanei privi di conseguenze dannose o pericolose per l’ambiente – quanto di colui che si sia spontaneamente e volontariamente adoperato al fine di rimuovere quest’ultime. Così, infatti, l’inequivocabile disposizione di cui all’art. 15 comma 3° D.lgs. 124/2004 la quale – in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – statuisce come la procedura di cui al D.lgs. 756/1994 possa essere attivata a fronte di condotte esaurite o, in alternativa, di ipotesi in cui gli effetti pregiudizievoli del reato sia stati rimossi tempestivamente e spontaneamente dell’autore dell’illecito.

Non osta all’affermazione del principio di diritto anzidetto né la sentenza della Corte Costituzionale n. 19/1998 né la recente giurisprudenza di legittimità volta a riconoscere la procedibilità dell’azione penale anche a fronte dell’omessa adozione di prescrizioni a carico del contravventore. Non la prima in quanto, precedente all’emanazione della disposizione di cui all’art. 15 comma 3° D.lgs. 124/2004, lungi dal giustificare l’esclusione dell’operatività del meccanismo in parola alle condotte esaurite, si era limitata, in risposta al petitum rivoltole, a dichiarare illegittimi gli artt. 20 e ss. D.lgs. 756/1994 nella parte in cui non prevedevano l’applicazione della procedura estintiva ai casi di ravvedimento operoso spontaneo dell’autore dell’illecito; non la seconda poiché, consentendo la prosecuzione del giudizio penale nei casi in cui l’autorità di vigilanza non abbia dettato prescrizione a carico del contravventore, legittima il giudice penale a sindacare la regolarità della procedura amministrativa (suscettibile di molteplici e diversi sviluppi) parimenti autorizzando l’autore dell’illecito a domandare, tanto in sede penale che amministrativa, di essere ammesso all’oblazione con analogo epilogo processuale di estinzione del reato.

Cass. Pen., Sez. III, 26 Agosto 2019 – Ud. del 18.04.2019 – n. 36405