E’, in primo luogo, opportuno sottolineare come la procedura estintiva di cui all’art. 318-bis D.lgs. 152/2006 sia stata costruita sulla scorta dell’analogo meccanismo di cui al D.lgs. 756/1994, del quale, pertanto, segue l’interpretazione. Ecco che allora non può negarsi come il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali debba trovare applicazione a favore tanto del contravventore che abbia posto in essere condotte esaurite – cioè sia stato autore di illeciti istantanei privi di conseguenze dannose o pericolose per l’ambiente – quanto di colui che si sia spontaneamente e volontariamente adoperato al fine di rimuovere quest’ultime. Così, infatti, l’inequivocabile disposizione di cui all’art. 15 comma 3° D.lgs. 124/2004 la quale – in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – statuisce come la procedura di cui al D.lgs. 756/1994 possa essere attivata a fronte di condotte esaurite o, in alternativa, di ipotesi in cui gli effetti pregiudizievoli del reato sia stati rimossi tempestivamente e spontaneamente dell’autore dell’illecito.
Non osta all’affermazione del principio di diritto anzidetto né la sentenza della Corte Costituzionale n. 19/1998 né la recente giurisprudenza di legittimità volta a riconoscere la procedibilità dell’azione penale anche a fronte dell’omessa adozione di prescrizioni a carico del contravventore. Non la prima in quanto, precedente all’emanazione della disposizione di cui all’art. 15 comma 3° D.lgs. 124/2004, lungi dal giustificare l’esclusione dell’operatività del meccanismo in parola alle condotte esaurite, si era limitata, in risposta al petitum rivoltole, a dichiarare illegittimi gli artt. 20 e ss. D.lgs. 756/1994 nella parte in cui non prevedevano l’applicazione della procedura estintiva ai casi di ravvedimento operoso spontaneo dell’autore dell’illecito; non la seconda poiché, consentendo la prosecuzione del giudizio penale nei casi in cui l’autorità di vigilanza non abbia dettato prescrizione a carico del contravventore, legittima il giudice penale a sindacare la regolarità della procedura amministrativa (suscettibile di molteplici e diversi sviluppi) parimenti autorizzando l’autore dell’illecito a domandare, tanto in sede penale che amministrativa, di essere ammesso all’oblazione con analogo epilogo processuale di estinzione del reato.
Cass. Pen., Sez. III, 26 Agosto 2019 – Ud. del 18.04.2019 – n. 36405