News Ambiente – La circostanza di cui all’art. 62 comma 6° c.p. è riconosciuta a favore di colui che, in assenza di apposita ordinanza sindacale, proceda alla bonifica prima del giudizio

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione è giunta a confermare la sentenza impugnata ritenendo la stessa adeguatamente motivata in punto al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 6° c.p. idonea a determinare una diminuzione di pena a favore di colui che, prima del giudizio e fuori dai casi di cd. recesso (art. 56 ultimo capoverso c.p.) si sia adoperato “spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”. Richiamando anche propri precedenti giurisprudenziali, la Corte ha, infatti, lapidariamente affermato il principio di diritto per cui la circostanza attenuante in parola può trovare applicazione anche in materia di reati ambientali – rectius in ambito di rifiuti – sempre che l’attività di bonifica del sito sia stata posta in essere (e conclusa) non solo in un momento antecedente all’avvio del procedimento penale ma anche spontaneamente da parte del trasgressore, ovverosia in assenza di una preventiva ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti.

Cass. Pen., Sez. III, 02 Ottobre 2019 – Ud. del 18.04.2019 – n. 40378

Analogamente:

Cass. Pen., Sez. III, 17 Ottobre 2019 – Ud. del 12.03.2019 – n. 42544