A seguito di ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite n. 23249/2019, la massima composizione della Suprema Corte di Cassazione ha, con la pronuncia in commento, confermato l’orientamento giurisprudenziale già formatosi e, per l’effetto, pronunciato il seguente principio di diritto: a differenza della c.d. T.I.A. 1, la tariffa integrata ambientale prevista dall’art. 238 D.lgs, 152/2006 non ha natura tributaria ma privatistica con conseguente assoggettabilità della stessa ad i.v.a. ai sensi del D.P.R. 633/1972.
In particolare, le motivazioni della Corte possono così essere sintentizzate.
In primo luogo, si richiama la tecnica legislativa dell’interpretazione autentica; tale è da considerarsi la disposizione di cui all’art. 14 comma 33 D.l. 78/2010, inserita nel paronama normativo in un momento precedente all’operatività della cd. T.I.A. 2 e successivamente alla pronunciata sentenza della Corte Costituzionale (n. 238/2009) con la quale era stata sancita la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale cd. T.I.A. 1. Con suddetto intervento normativo, al fine di sciogliere i dubbi intepretativi inerenti alla natura della tariffa prevista dall’art. 238 D.lgs. 152/2006, il legislatore ha chiarito come «Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria».
Nello stesso senso, anche il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituitosi diritto vivente e fondato sulla valorizzazione del tenore letterale della previsione di cui all’art. 238 D.lgs. 152/2006. Ivi si delinea espressamente il fatto generatore dell’obbligo di versamento della tariffa integrata ambientale nella produzione di rifiuti e nell’effettiva fruizione del servizio di raccolta organizzato dall’ente locale e si sancisce la natura di corrispettivo della stessa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità di rifiuti prodotti.
Da ultimo, a sostegno del suddetto principio di diritto, si richiama anche una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 188/2018) la cui importanza, rispetto alla questione giuridica in esame, si apprezza sotto il profilo dell’operato richiamato ad una precedente sentenza del Giudice delle Leggi, la n. 335 del 2008. In quell’occasione, l’esclusione della natura tributaria della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (componente della tariffa del servizio idrico integrato) era stata fondata su una serie di parametri – quali la volontà legislativa evincibile dai lavori preparatori, il dato testuale della disposizione volto a qualificare tutte le componenti della tariffa in parola quale corrispettivo per il servizio prestato, il diritto vivente orientato nel senso suddetto nonché la relazione armonica fra uso legislativo del termine corrispettivo e sussistenza di un rapporto sinallagmatico con l’utente e l’assoggettabilità ad i.v.a ai sensi dell’art. 4 comma 5° lett. b) DPR 633/1972 – che, valutati in relazione all’odierna quaestio iuris, portano a sancire la natura privatistica della cd. T.I.A. 2. Così, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1839 del 27 Gennaio 2020 la quale ha, per l’effetto, riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie relative alla debenza della tariffa di cui all’art. 238 TUA.
Cass. Civ., Sez. Un., 07 Maggio 2020 – ud. del 28.01.2020 – nn. 8631/8632
Cass. Civ., Sez. Un., Ord. del 27 Gennaio 2020 – Ud. del 04.06.2019 – n. 1839