News Ambiente – Il Giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva in materia di danno ambientale solo in caso di impugnazione da parte dei soggetti di cui all’art. 309 TUA

In premessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, nella pronuncia in commento, rammentato come il diritto alla salute, previsto dall’art. 32 Cost., costituisca un diritto fondamentale ed assoluto che opera nelle relazioni private e che non ammette alcun tipo di affievolimento o compressione, anche indiretta e anche per motivi di pubblico interesse, da parte della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che, ogniqualvolta un privato ritenga leso il proprio diritto alla salute, lo stesso è legittimato ad agire in giudizio con azione inibitoria o di risarcimento del danno, anche in forma specifica, dinanzi al giudice ordinario.

Quanto detto, è valevole anche in materia di danno ambientale. Allorquando il fatto produttivo del danno in parola abbia leso anche il diritto alla salute o di proprietà di un cittadino, questi – indipendentemente dalla circostanza per cui ciò dipenda dallo svolgimento di un’attività con modalità non conformi alla regolamentazione amministrativa esistente ovvero in ossequio a quest’ultima (che, pertanto, si porrebbe come illegittima) – è sempre legittimato ad adire il giudice ordinario; la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 310 D.lgs. 152/2006 a favore del giudice amministrativo, infatti, opera soltanto allorquando il soggetto impugnante sia portatore di un interesse alla tutela ambientale e rientri nel novero dei soggetti di cui all’art. 309 D.lgs. citato.

Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 23 Aprile 2020 – Ud. del 08.10.2019 – n. 8092