News Ambiente – Il 26 Settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 116/2020 il quale introduce importanti modifiche alla Parte IV del D.lgs. 152/2006

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 226 del 11 Settembre 2020, il Decreto Legislativo n. 116 del 03 Settembre 2020 ha profondamente mutato il testo legislativo di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale, dando finalmente attuazione a due delle quattro direttive comunitarie in materia di economia circolare; il riferimento corre, più precisamente, alle direttive UE/851/2018 e UE/852/2018, inerenti rispettivamente alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Tra le modifiche introdotte ed in vigore a decorrere dal 26 Settembre 2020, possiamo citare le seguenti:

 – In relazione al Titolo I Capo I, sono stati completamente riscritti gli articoli relativi alla Responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla responsabilità della gestione di questi ultimi nonché al sistema di tracciabilità (SISTRI), al catasto dei rifiuti, al Registro cronologico di carico e scarico e al trasporto dei rifiuti, con inserimento di una nuova disposizione in materia di trasporto intermodale. Inoltre, nel testo dell’art. 183 sono state inserite o modificate le definizioni di: “rifiuto urbano”, “rifiuti di costruzione e demolizione”, “rifiuti organici”, “rifiuti alimentari”, “responsabilità estesa del produttore”, “gestione dei rifiuti”, “recupero di materia”, “riempimento”, “deposito temporaneo prima della raccolta” – a cui ora è dedicato il nuovo art. 185bis e “compost”;

– In relazione al Titolo I Capo III, sono stati introdotti due nuovi articoli: l’art. 198bis a mezzo del quale si demanda al Ministero dell’Ambiente e delle tutela del territorio e del mare, d’intesa con l’ISPRA, la predisposizione del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti e l’art. 205bis che detta le regole per il calcolo degli obiettivi fissati dall’art. 181. Inoltre, è stato modificato (fra gli altri) l’art. 205 inerente alle misure per incrementare la raccolta differenziata;

– In relazione al Titolo II, inerente alla gestione degli imballaggi, il D.lgs. 116/2020 è invervenuto sul testo dell’art. 219, dettando i principi per l’attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio. Al fine di conformarsi a tali principi, tanto i produttori e gli utilizzatori quanto gli enti di governo di ambito territoriale o i Comuni sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi finali di riciclaggio e recupero imposti dall’Allegato E alla Parte IV, nel primo caso, da calcolarsi sulla base delle modalità prescritte dal nuovo art. 220 e, nel secondo caso, da attuarsi per il tramite dell’istituzione di sistemi adeguati di raccolta differenziata come previsto dal modificato art. 222. Inoltre, si è incentivata l’adesione dei produttori ad appositi consorzi che ora, in alternativa a quelli previsti dall’art. 223, possono anche essere autonomamente costituiti purché riconosciuti dal Ministero dell’ambiente (art. 221bis);

– In relazione al Titolo III, inerente alla gestione di particolari tipologie di rifiuti, vi è stata una completa riscrittura dell’art. 227 – in materia di rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto – nonché dell’art. 237, in ordine ai criteri direttivi dei sistemi di gestione;

– In ultimo, è stato modificato anche il Titolo VI in materia di sanzioni, l’Allegato I, paragrafo 4.2, del decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e gli Allegati C, D, E, F ed I alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 ed ivi sono stati inseriti gli Allegati L-ter e L-quater.

Decreto Legislativo n. 116 del 03 Settembre 2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.