Pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 227 del 12 Settembre 2020, il Decreto Legislativo n. 119 del 03 Settembre 2020 dà attuazione in Italia al paragrafo 1 della Direttiva UE/849/2018, così parzialmente modificando il testo normativo di cui al Decreto Legislativo n. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso.
Accanto ad un adeguamento testuale dei rinvii operati al D.lgs. 22/1997 ora sostituito dal D.lgs. 152/2006, tra le novità più rilevanti introdotte possiamo far menzione delle seguenti:
– in relazione all’operazione di raccolta, all’art. 5 D.lgs. 209/2003 è stato aggiunto un comma 1bis il quale prevede che il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato debba essere gestito in regime di deposito temporaneo, ai fini del successivo trasporto presso centri di raccolta autorizzati. E’ stato poi modificato il comma 10 dell’articolo in parola con l’introduzione del Registro Unico telematico dei veicoli fuori uso, il quale è istituito presso il centro elaborazioni dati della Direzione Generale per la motorizzazione delle infrastrutture e dei trasporti;
– in ordine alle prescrizioni di trattamento dei veicoli fuori uso di cui all’art. 6, è stato ora stabilito che le operazioni di messa in sicurezza degli stessi, anche quando non ancora cancellati dal PRA, debbano avvenire non più “al più presto” ma entro «entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso dei veicolo nel centor di raccolta»; inoltre, si è posto a carico dei produttori l’onere di assicurare le migliori prestazioni ambientali nonché l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale di questi ultimi e il possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione qualità;
– in materia di recupero e reimpiego dei veicoli di cui all’art. 7, al fine di massimizzare il riciclaggio ed il recupero energetico dei materiali o delle componenti non metalliche, è stata prevista la facoltà per le associazioni di categorie dei produttori o delle imprese che effettuano la raccolta, il riciclaggio o il recupero – comprese quelle che effettuano recupero di energia ovvero utilizzano materiali o componenti non metalliche quale combustibile solido secondario – di stipulare accordi di programma triennali per il conferimento a sistemi di gestione di filiera con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; inoltre, è stato imposto ai responsabili degli impianti di trattamento di comunicare annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta;
– è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti che effettuino attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali per il caso in cui gli stessi omettano di effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 comma 3 (inerente ai dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero) ovvero la presentino in maniera incompleta o inesatta. Nel primo caso, la sanzione amministrativa è accompagnata dalla sanzione della sospensione dell’attività per un periodo fra i due e i sei mesi mentre, nel secondo caso, è possibile rettificare o completare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di presentazioni prevista.
Decreto Legislativo n. 119 del 03 Settembre 2020 recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.