La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ha ribadito come anche un impianto di distribuzione di GPL debba considerarsi luogo di lavoro, intendendosi con tale locuzione qualsiasi luogo ove venga svolta o gestita un’attività implicante una prestazione di lavoro. In quest’ottica irrilevanti sono tanto la finalità della struttura in cui il lavoro si svolge quanto la possibilità che terzi abbiano ivi accesso.
Cass. Pen., Sez. IV, 02 Novembre 2020 – Ud. del 22.10.2020 – n. 30278.