In premessa, il Tribunale di Belluno ricorda come, ai sensi del disposto di cui all’art. 2087 c.c., l’imprenditore sia tenuto, nell’esercizio della sua attività, ad adottare tutte le misure opportune per salvaguardare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.
A detta del Giudice di merito costituisce attuazione di suddetto obbligo la temporanea e retribuita sospensione dal lavoro dei prestatori che, adibiti a mansioni che li pongono a contatto con persone che accedono nel loro luogo di lavoro, rifiutino di sottoporsi al vaccino contro Sars-CoV-2. Tale condizione, infatti, espone gli stessi ad un grave rischio di contrarre il virus laddove è scientificamente provato che il vaccino, se non è in grado di prevenire l’infezione, è comunque pienamente efficace nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia.
Pertanto, il datore di lavoro si sarebbe posto in violazione dei doveri su di lui incombenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori allorquando avesse consentito a quest’ultimi, non vaccinati, di permanere nei luoghi di lavoro.
Sotto altro aspetto, ai sensi dell’art. 2109 c.c. il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie, retribuito e possibilmente continuativo, nel tempo che il datore di lavoro ritiene consono prendendo in considerazione l’esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. Nel caso in esame, l’interesse di quest’ultimo a godere di un diverso periodo di sospensione retribuita dal lavoro deve soccombere rispetto all’esigenza del datore di lavoro di rispettare la disposizione di cui all’art. 2087 c.c.
Tribunale di Belluno, sentenza del 19 Marzo 2021 n. 12