News Sicurezza – I rischi indicati dall’Allegato XV punto 2.2.3 non sono necessariamente rischi generici di competenza del CSE

La Suprema Corte di Cassazione coglie, in premessa, l’occasione per rammentare l’orientamento giurispudenziale, ormai granitico, in punto alla reale portata degli obblighi incombenti in capo al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla loro effettiva delimitazione rispetto ai compiti imposti dalla disciplina di settore ad altre e diverse figure di garanzia. In particolare, giova rapprensentare come sia oggigiorno pacifico l’assunto interpretativo per cui il CSE riveste un ruolo di alta vigilanza che concerne la generale configurazione delle lavorazioni e che non va confuso con il potere di controllo operativo demendato ad altre figure; inoltre, è parimenti indubbio che il Coordinatore per la sicurezza opera in modo formalizzato e solo allorquando insorga un rischio cd. interferenziale, ovvero derivante dalla concomitante attività lavorativa svolta da diversi lavoratori.

Più precisamente, rispetto all’alveo di rischio di competenza del CSE, l’elaborazione giurisprudenziale – prendendo le mosse dal disposto di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV D.lgs. 81/2008, il quale attribuisce al coordinatore il compito di valutare e prevenire i rischi derivanti dall’area di cantiere, dall’organizzazione dello stesso nonché dalle lavorazioni ivi svolte – è giunta a ritenere che siano da escludersi quelli specifici propri dell’impresa, demandati al potere operativo del datore di lavoro (o del dirigente o del preposto).

Il rischio specifico  è correlato alle specifiche competenze tecniche del settore di attività, alla conoscenza di procedure tipiche di determinate lavorazioni e all’utilizzazione di speciali tecnologie o attrezzature e, solitamente, la sua individuazione viene rimessa ad una valutazione “a contrario” che prende le mosse dalla tipologia di rischi previsti nel richiamato  Allegato XV punto 2.2.3 del D.lgs. 81/2008. Questo però non deve trarre in errore: afferma la Corte che la mera previsione di un rischio all’interno del citato allegato non è di per sì sufficiente a ritenere il rischio qualificabile come generico e perciò di spettanza del Coordinatore. E’ ben possibile, infatti, che lo stesso si ponga fuori dall’ambito di interferenza tra lavorazioni essendo quest’ultimo aspetto quello connotante la specificità o genericità del rischio.

Cass. Pen., Sez. IV, 17 Marzo 2021 – Ud. del 10.12.2020 – n. 10181