News Sicurezza – L’amministratore di condominio può essere considerato committente dei lavori solo se dotato di autonomia d’azione e concreti poteri decisionali. In ogni caso, allo stesso non è ascrivibile la violazione di cui all’art. 26 D.lgs. 81/2008

La pronuncia in commento prende le mosse da un ricorso per cassazione avanzato da un amministratore di condominio il quale era stato ritenuto dai giudici di merito responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro –  ed in specie degli artt. 26 e 90 D.lgs. 81/2008 – per non aver lo stesso verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e compiutamente valutato il relativo documento di valutazione dei rischi. La dichiarazione di responsabilità derivava dall’attribuzione in capo al ricorrente della qualifica di committente dei lavori.

La Quarta Sezione, rilevando la mancanza di idonea motivazione sul punto, ha chiarito come l’amministratore di un condominio – il quale abbia stipulato un contratto d’appalto nell’interesse di quest’ultimo – potrà essere riconosciuto quale committente dei lavori (in luogo del condominio stesso) solo qualora si provi la sua autonomia d’azione e il suo possesso di idonei e concreti poteri decisionali.

Dal mancato accertamento della qualifica di committente, inoltre, la Corte ha fatto discendere la non configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 589 comma 2° c.p.. Nello specifico, se da un lato la dubbia titolarità della posizione di garanzia in parola non consentiva di addebitare in capo al ricorrente la violazione di cui all’art. 90 D.lgs. 81/2008, d’altro canto, in nessun caso, l’amministratore sarebbe potuto esser considerato responsabile della violazione di cui all’art. 26 D.lgs. 81/2008 essendo la stessa rivolta unicamente al datore di lavoro. La norma, infatti, non può vincolare il committente dei lavori in assenza di un’estensione normativa della portata di tale obbligo legislativo in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro ed in mancanza della contestazione (e accertamento) di un’ipotesi di cooperazione colposa fra il committente ed il datore.

Cass. Pen., Sez. IV, 16 Marzo 2021 – Ud. del 20.10.2020 – Ud. del 10136