News Sicurezza – La designazione del datore di lavoro all’interno delle Pubbliche Amministrazioni differisce dall’istituto della delega di funzioni

Tra le varie censure difensive, la ricorrente lamentava l’erronea sua qualificazione quale datore di lavoro, essendo la delega emessa non conforme ai requisiti richiesti dall’art. 16 D.lgs. 81/2008 ed, in specie, non effettuata da soggetto legittimato, non corredata dal trasferimento di un idoneo potere di spesa in capo al delegato e, infine, non accettata da quest’ultimo.

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha, però, chiarito come la nomina di un dirigente – quale titolare della qualifica di datore di lavoro – all’interno della Pubblica Amministrazione costituisca istituto disciplinato dall’art. 2 comma 1° lett. b) D.lgs. 81/2008 e come, pertanto, esso sia del tutto divergente da quello della delega di funzioni di cui all’art. 16 D.lgs. 81/2008. Mentre in quest’ultimo caso, infatti, si avrebbero due soggetti (delegante e delegato) che si ripartiscono i poteri derivanti dall’assunzione della posizione di garanzia in esame – nel rispetto dei limiti di delegabilità di cui all’art. 17 D.lgs. 81/2008 – la designazione di un datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. 81/2008, delinea un’autonoma posizione datoriale.

Ne deriva che nel caso che occupa non potrà trovare applicazione neppure la disposizione di cui all’art. 17 D.lgs. citato.

Cass. Pen., Sez. III, 09 Marzo 2021 – Ud. del 15.01.2021 – n. 9343