Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ripercorre i diversi e molteplici orientamenti giurisprudenziali nel tempo formatisi in materia di “acque meteoriche di dilavamento”. In particolare, evidenzia come un primo approdo – formatosi all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 – sulla scorta del dato letterale di cui agli artt. 74 e 113 D.lgs. 152/2006, ritenesse le acque di derivazione meteorica contaminate con sostanze o materiali, anche inquinanti, diversi da quelli impiegati nel ciclo produttivo come assimilate alle acque meteoriche di dilavamento mentre quelle contaminate con sostanze impiegate nel suddetto ciclo quali acque reflue industriali.
Il testo normativo di cui all’art. 74 comma 1° lett. h) D.lgs. 152/2006 fu, però, modificato ad opera del D.lgs. 4/2008 e attualmente descrive le acque reflue industriali come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non più provenienti) da edifici od impianti (prima installazioni) in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni, diverse (è stato soppresso il riferimento alla differenza qualitativa) dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento», alle quali non vengono più assimilate le acque venute a contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse all’attività dello stabilimento.
Ed è proprio quest’ultima abrogazione ad aver importato un cambio di orientamento sul punto. Se dapprima, in accordo con la dottrina maggioritaria, si ritenne la riforma quale volta a negare qualsivoglia assimilazione delle acque di origine meteorica ai reflui industriali, successivamente la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, alla quale la presente pronuncia intende dar seguito, si era orientata nel senso di ritenere che, in virtù della modifica introdotta con D.lgs. 4/2008, il legislatore avesse voluto ridurre il campo di applicazione del concetto di acque meteoriche di dilavamento, ricomprendendo tale definizione solo quelle acque che, originate da un evento atmosferico, non siano, in alcun modo, state contaminate. E’ solo rispetto a queste che le Regioni, ai sensi dell’art. 113 D.lgs. 152/2006, hanno competenza in termini di controllo o imposizione di prescrizioni specifiche, ivi compresa l’autorizzazione. Al di fuori di questo perimetro, le acque di origine meteorica dovranno essere qualificate come acque reflue industriali – se provenienti da edifici o impianti in cui si svolge attività commerciale o di produzione dei beni e se convogliate mediante uno stabile sistema di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo al corpo recettore (in altri termini: uno scarico) – o come rifiuto urbano.
Cass. Pen., Sez. III, 23 Marzo 2021 – Ud. del 24.02.2021 – n. 11128