News Sicurezza – L’esercente professione sanitaria inottemperante all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dall’infezione SARS-CoV-2 è sospeso dallo svolgimento dell’attività e, se non può essere adibito a mansioni anche inferiori, non ha diritto alla retribuzione

Il Decreto Legge n. 44 del 01 Aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 01/04/2021, al suo articolo 4 ha previsto l’obbligo di vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dall’infezione da Sars-CoV-12 a carico di tutti gli esercenti professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario impiegati in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, salvo accertato pericolo per la salute, in  relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. In tal caso, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere differita o omessa.

Tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati e, pertanto, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo, il soggetto è sospeso dall’attività lavorativa. In particolare, l’atto di accertamento da parte dell’ASL dell’inottemperanza all’onere di vaccinazione deve essere immediatamente comunicato al datore di lavoro, all’interessato e all’ordine professionale di appartenenza e determina la sospensione di diritto dallo svolgimento di prestazioni o mansioni che comportino contatti interpersonali o espongano, in altro modo, al rischio di contagio. Pervenuta suddetta comunicazione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a prestazioni, anche inferiori e diverse da quelle anzidette, con trattamento equivalente alle mansioni assegnate; se ciò è impossibile, il lavoratore, per tutto il periodo di sospensione, non ha diritto ad alcuna retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato.

Decreto Legge 1 Aprile 2021 n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 01/04/2021, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».