News Sicurezza – L’INL, in condivisione con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito indicazioni in ordine all’obbligo di comunicazione preventiva di avvio di attività da parte di lavoratori autonomi occasionali

Occorre, in premessa, ricordare come, con modifica introdotta dal D.l. 146/2021, convertito con modificazione con L. 215/2021, si è, ora, previsto un obbligo da parte del committente di preventiva comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’avvio di attività da parte di lavoratori autonomi occasionali, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.500,00 per ogni lavoratore.

Con nota n. 29 del 11 Gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che:

l’obbligo di preventiva comunicazione è posto in capo ai committenti imprenditori in relazione allo svolgimento di attività da parte di quei lavoratori che risultino inquadrabili nella categoria di cui all’art. 2222 c.c. (ovvero coloro che si impegnino «a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente») e che siano assoggettati al regime di tassazione di cui all’art. 67 comma 1° lett. l) D.P.R. 917/1996 («redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere»);

– l’obbligo di comunicazione riguarda tutti i rapporti di lavoro avviati in data successiva all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 14 comma 1° D.lgs. 81/2008 (21.12.2021) e quelli che, avviati precedentemente, risultino ancora in essere alla data di emanazione della presente nota:

– per le prestazioni avviate in data successiva alla pubblicazione della presente nota la comunicazione andrà effettuata in data antecedente all’inizio della prestazione (eventualmente risultante da lettera di incarico), per i rapporti di lavoro già in essere alla data del 11.01.2022 e, se del caso, anche già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro e non oltre i sette giorni successivi e, pertanto, entro il 18.01.2022;

– la comunicazione andrà indirizzata all’Ispettorato del Lavoro del luogo ove si svolge la prestazione mediante inoltro (sino a quando gli applicativi informatici non saranno adeguatamente aggiornati ed implementati) di posta elettronica ordinaria all’indirizzo messo a disposizione da ogni diramazione territoriale. Trattandosi di posta ordinaria e non certificata, gli organi ispettivi potranno verificare la presenza di una copia della comunicazione presso il committente;

– la comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere i dati identificativi del committente e del lavoratore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività, il compenso se pattuito al momento dell’incarico e la data di avvio dell’attività ovvero l’arco temporale di presumibile inizio. Nel caso in cui la prestazione non abbia avvio nel corso del periodo indicato, dovrà essere inoltrata nuova comunicazione;

– la comunicazione potrà essere annullata e i dati modificati solo in data antecedente all’inizio dell’attività del prestatore;

– eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare univocamente le parti del rapporto, il luogo di svolgimento dell’attività e l’inizio della prestazione non potranno importare l’irrogazione della sanzione prevista per il caso di omessa comunicazione.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 29 del 11 Gennaio 2022 recante «art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali».