News Sicurezza – L’INL, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, detta indicazioni sull’obbligo di sospensione di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/2008

Con Circolare n. 3 del 9 Novembre 2021, l’Ispettorato del Lavoro, ora unico organismo abilitato a disporre la sospensione dell’attività lavorativa in caso di presenza di oltre il 10% di lavoratori irregolari ovvero in caso di accertamento di specifiche violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha fornito, sul tema, importanti chiarimenti. In particolare, tra gli altri, merita far menzione delle seguenti indicazioni:

– l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa è ora obbligatorio al sussistere di una delle condizioni previste dalla legge, non residuando alcun spazio di discrezionalità amministrativa sul punto. Vi é, però, la facoltà di far decorrere l’efficacia del provvedimento da un momento successivo a quello dell’accertamento;

– ai fini del calcolo del 10% di lavoratori irregolari, deve aversi riguardo unicamente a quelle categorie di lavoratori per cui è previsto un obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (sono da escludersi, pertanto, a titolo esemplificativo, i coadiuvanti familiari) ma la richiamata percentuale dovrà essere calcolata sulla base del numero di lavoratori – secondo la più estesa nozione di cui al Testo Unico Sicurezza – presenti in azienda al momento dell’accertamento;

– i presupposti devono essere sussistenti al momento dell’accesso ispettivo, rimanendo irrilevante l’eventuale regolarizzazione nel corso dell’accertamento o nei sette giorni concessi dal comma terzo in caso di segnalazione delle irregolarità da parte di altre amministrazioni;

– la sospensione avrà riguardo unicamente all’unità produttiva in cui si é riscontrata la violazione ( e, in materia di edilizia, all’attività svolta nello specifico cantiere) ovvero potrà riguardare la prestazione svolta dai singoli lavoratori per cui vi é stata omessa formazione ed informazione o a cui non sono stati forniti i necessari DPI. Questi non potranno, pertanto, essere adibiti ad alcuna attivita’ da parte del datore di lavoro ma manterranno il loro diritto alla retribuzione e al versamento contributivo;

– pur in caso di plurime violazioni, il provvedimento di sospensione sarà unico sebbene la sua revoca dovrà conseguire all’avvenuta regolarizzazione di tutte le situazioni tipizzate di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 3 del 9 Novembre 2021 recante “D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni