News Sicurezza – Il D.L. 146 del 21 Ottobre 2021, convertito con modificazione con L. 215 del 17 Dicembre 2021, ha introdotto importati modifiche al D.lgs. 81/2008

Le novità di maggior rilievo possono così essere sintetizzate:

è stato riscritto l’art. 14 D.lgs. 81/2008 prevedendo, da un  lato, l’obbligo per i committenti di segnalare in via preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’avvio di attività da parte di lavoratori autonomi occasionali, e, dall’altro, la possibilità per tale ultimo Organismo, anche su segnalazione di altre amministrazioni, di disporre la sospensione dell’attività lavorativa in caso di riscontrata presenza di più del 10% (in luogo del precedente 20%) di lavoratori irregolari nonché di violazione (non è più richiesta la reiterazione) di tassative previsioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;

– tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, di cui all’art. 18 D.lgs. 81/2008, è stata prevista anche la necessità di individuare il preposto o i preposti adibiti all’attività di vigilanza di cui al successivo art. 19. La contrattazione collettiva può prevedere l’ammontare dell’emolumento eventualmente dovuto a tale ultima figura di garanzia per l’espletamento dell’attività suddetta;

– si è riconosciuto in capo al preposto un potere di intervento diretto in caso di accertato mancato rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge o delle prescrizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale. In specie, in caso di comportamento non conforme, il preposto deve impartire le necessarie disposizioni di sicurezza e, qualora non rispettate, deve sospendere l’attività del lavoratore inadempiente e informare i superiori (Art. 19 comma 1° lett. a) D.lgs. 81/2008);

– inoltre, è dato potere al preposto di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa (e comunque di informare il datore di lavoro e/o il dirigente) ogniqualvolta lo stesso riscontri un’inadeguatezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o qualsivoglia ulteriore situazione di pericolo (Art. 19 comma 1° lett. f-bis) D.lgs. 81/2008);

– la maggior incisività dell’azione del preposto ha importato, inoltre, la previsione di un obbligo specifico in capo al datore di lavoro appaltatore o subappaltatore di indicare al datore di lavoro committente il nominativo del soggetto deputato allo svolgimento di tale funzione (Art. 26 comma 8bis D.lgs. 81/2008);

– in materia di formazione, si è ora previsto un obbligo di formazione e aggiornamento periodico anche in capo al datore di lavoro, oltre che al dirigente e al preposto (Art. 37 comma 7 D.lgs. 81/2008);

– con riferimento al preposto, poi, è stato stabilito che, ai fini di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e dell’aggiornamento, le relative attività dovranno svolgersi in presenza e con cadenza almeno biennale e, comunque, in ogni caso in cui esse si rendano necessarie per l’evoluzione o insorgenza di nuovi rischi (Art. 37 comma 7ter D.lgs. 81/2008);

– entro il 30 Giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dovrà procedere ad una riscrittura degli accordi in materia di formazione allo stato vigenti, individuando la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro nonché le modalità di effettuazione della verifica finale di tutti i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di verifica dell’efficacia della formazione nel corso dell’espletamento dell’attività lavorativa (Art. 37 comma 2° D.lgs. 81/2008);

– si è, in ultimo, chiarito come l’addestramento del lavoratore debba, di necessità, consistere in una prova pratica circa l’uso corretto e in sicurezza dei mezzi, degli impianti e dei dispositivi aziendali, anche di protezione individuale, nonché in un’esercitazione applicata per le procedure di sicurezza. Tutte le attività devono essere tracciate in un registro, anche informatico (Art. 37 comma 5° D.lgs. 81/2008).

Art. 13 Decreto Legge n. 146 del 21 Ottobre 2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni con L. 215 del 17 Dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 301 del 20 Dicembre 2021.