News Sicurezza – La Corte di Cassazione fornisce una definizione di “luogo confinato” e “lavoro in solitaria”

La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, motivando il rigetto delle avverse censure formulate dalla difesa della parte civile, incidentalmente chiarisce che i concetti di “luogo di lavoro confinato” e “lavoro in solitaria” non sono fra loro sovrapponili: la prima nozione, infatti, afferisce ad un ambiente di lavoro che «non presenta comunicazione con altri, che non consente di rapporti, relazioni od interventi»; la seconda, invece, riguarda l’allocazione della postazione di lavoro che, benché sita in ambiente non confinato, non è visibile a terzi, essendo da questi separata.

Per completezza espositiva, si evidenzia, inoltre, come il Collegio abbia escluso che dal divieto medicalmente imposto di lavoro “in luogo confinato” ed “in solitaria” possa derivare un obbligo datoriale di informare gli altri lavoratori della patologia dell’interessato e di esigere da questi un controllo continuo e costante su quest’ultimo. Vi ostano, infatti, da un lato, la normativa di cui al Codice della Privacy e, dall’altro, l’assenza di obblighi contrattuali di tal specie derivanti dal rapporto di lavoro.

Cass. Pen., Sez. IV, 09 Luglio 2021 – Ud. del 14.01.2021 – n. 26151 Pres. F. Izzo Rel. M. Nardin.