Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, affema, in prima istanza, come la disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 trovi, senz’altro, applicazione nei confronti delle società a responsabilità limitata a socio unico in quanto persone giuridiche formalmente ricomprese nel catalogo di cui all’art. 1 del Decreto citato. Ed infatti, benché il Collegio sia ben coscio della circostanza per cui, sul piano concreto, la struttura e la capacità patrimoniale della società in parola possano indurre a ritenere la stessa pienamente sovrapponibile ad un’impresa individuale, lo stesso chiarisce come, mentre quest’ultima non è un ente (e, pertanto, è pacificamente esclusa dal compo applicativo della disciplina in materia di responsabilità amministrativa da reato), la prima appare giuridicamente qualificabile come soggetto autonomo dalla persona fisica.
Ciononostante, soprattutto nelle realtà di più ridotte dimensioni, la dualità soggettiva tra ente e socio unico può essere estremamente labile, se non inesistente. Per questo motivo, pur ribadendo l’applicabilità formale del D.lgs. 231/2001 alle società unipersonali a responsabilità limitata, la Corte sostiene la necessità che il giudice procedente verifichi in concreto l’esistenza di un centro di interessi dell’ente autonomo rispetto a quello della persona fisica che ha realizzato il reato presupposto; allo scopo, possono essere valorizzati elementi quali l’organizzazione e le dimensioni della società, l’attività da questa svolta, i rapporti tra la stessa e il socio che la governa, l’esistenza di un interesse aziendale ed il perseguimento di questo.
Cass. Pen., Sez. VI, 06 Dicembre 2021 – Ud. del 16 Febbraio 2021 – n. 45100 Pres. G. Fidelbo Rel. P. Silvestri.