News Ambiente – Anche il vettore può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 259 D.lgs. 152/2006

L’imputato era stato ritenuto responsabile, tanto in primo che in secondo grado, del reato di cui all’art. 259 comma 1° D.lgs. 152/2006 per aver effetuato una spedizione transfrontaliera di rifiuti in assenza della documentazione richiesta dall’art. 26 Reg. CE 1016/2006. A parere dello stesso, però, la pronuncia aveva errato – per quanto qui di interesse – a ritenere applicabile anche al vettore il precetto normativo contestato il quale, punendo chiunque effettui una spedizione, è evidentemente destinato a sanzionare solo lo spedizioniere.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione la quale – prendendo le mosse dalle informazioni richieste all’interno della documentazione la cui omissione era stata contestata nel capo di imputazione (tra le quali il mezzo di trasporto utilizzato e la data di spedizione, dati questi riferiti alla quantità e alla tipologia di rifiuti trasportati) – aveva ritenuto incontestabile che la normativa comunitaria ponesse degli obblighi anche il capo al vettore e non solo a colui che organizza la spedizione e all’importatore finale. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di trasporto illecito di rifiuti, non rileva la qualifica assunta dall’agente né la circostanza che questi svolga attività in maniera professionale o solo di fatto o in modo secondario quanto, piuttosto, la tipologia di attività concretamente posta in essere da questi: il trasporto di rifiuti in violazione degli specifichi obblighi informativi, la spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero in assenza delle necessarie autorizzazioni preventive nonché la spedizione di taluni rifiuti la cui possibilità di trasporto transfrontaliero è vietata.

Cass. Pen., Sez. III, 08 Febbraio 2022 – Ud. del 21.12.2021 – n. 4344 Pres. V. Di Nicola Rel. D. Galterio.