A seguito di rigetto di richiesta di riesame, la difesa aveva, nel caso di specie, impugnato il provvedimento giudiziale ritenendo – tra le altre censure – che lo stesso avesse erroneamente ritenuto sussistente il fumus boni iuris del delitto di peculato difettando, nel caso di specie, l’ontologica natura pubblica delle somme (da qualificarsi come corrispettivo e non tariffa) nonché dovendo la Società ritenersi non solo concessionaria del servizio di riscossione ma assegnataria dell’intero servizio idrico integrato.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: la riscrittura dell’art. 314 c.p. ad opera della L. 86/90 ha fatto venir meno il requisito dell’appartenenza alla pubblica amministrazione delle cose mobili oggetto di appropriazione di talché la qualificazione dei canoni quali corrispettivo o tariffa del servizio idrico appare irrilevante ai fini della configurazione dell’illecito. Diversamente – a detta del Giudice – il nodo della questione concerne il requisito dell’altruità delle somme, dovendo, pertanto, stabilirsi se i canoni di depurazione e fognatura spettino ab origine alla Pubblica Amministrazione in forza di un vincolo di destinazione originario a fini di interesse pubblico o se, piuttosto, essi costituiscano corrispettivo del servizio svolto dal gestore dell’acquedotto con obbligo di riversare le somme alla Pubblica Amministrazione competente.
A parere della Sesta Sezione Penale è pacifico che le somme in parola appartengano ab origine alla Pubblica Amministrazione (nel caso di specie la Regione Campania), configurandosi così il requisito dell’altruità della cosa mobile oggetto di appropriazione, in quanto – al di là degli specifici accordi di cui alla Convenzione fra le parti – lo stesso art. 155 D.lgs. 152/2006 prevede espressamente, con riferimento alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione, che: «Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’ente di governo dell’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito».
Cass. Pen., Sez. VI, 01 Febbraio 2022 – Ud. del 12.01.2022 – n. 3683 Pres. A. Petruzzellis Rel. F. D’Arcangelo.