Occorre, in premessa, evidenziare come con sentenza n. 41082 del 10 Settembre 2019, depositata in cancelleria il successivo 07 Ottobre 2019, la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione abbia sancito il principio di diritto per cui in caso di estinzione non fraudolenta dell’ente (nello specifico, dipesa dalla cancellazione dello stesso dal registro delle imprese a seguito di avvenuta chiusura della procedura fallimentare), il giudice debba dichiarare estinto l’illecito amministrativo da reato al primo addebitato venendo a determinarsi una situazione assimilabile alla morte del reo persona fisica.
Invero, proprio tale argomentazione è stata ritenuta non condivisibile nella pronuncia in commento ove la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, in mancanza di una norma specifica, di non poter dichiarare l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato per intervenuta cancellazione dell’ente dall’apposito registro.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato come le cause di estinzione del reato siano generalmente un numero chiuso e come la loro applicabilità anche all’attiguo settore della responsabilità amministrativa da reato sia stata, di volta in volta, e quando voluto, prevista espressamente dal legislatore. Così nell’art. 8 D.lgs. 231/2001 in materia di amnistia; così nell’art. 67 D.lgs. 231/2001 ove si ammette la pronuncia di non doversi procedere nei confronti della Società solo in caso di prescrizione del reato dal quale dipende l’illecito intervenuta prima dell’avvenuta contestazione dello stesso (nonché di prescrizione della relativa sanzione).
In secondo luogo, il Giudice di Legittimità – richiamando Cass. Pen., Sez. Un., 17 Marzo 2015 – Ud. del 25.09.2014 – n. 11170 ove si è stabilito che la dichiarazione di fallimento della società non comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato a questa addebitato – ha ritenuto che non vi siano motivi per distinguere, dal punto di vista del trattamento applicabile, tale situazione da quella in esame.
In ultimo, con precipuo riferimento all’applicabilità in materia di responsabilità amministrativa da reato della causa di estinzione del reato per morte del reo, la Corte ha rilevato l’impossibile estensione della disposizione all’illecito amministrativo da reato in quanto, ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 231/2001, le norme di cui al codice di procedura penale sono applicabili solo in quanto compatibili con le particolarità del sistema in parola.
Ciò premesso, la Corte ha evidenziato come, a norma degli artt. 2493 e 2495 c.c., l’estinzione di una società di capitali importi il trasferimento della titolarità dell’impresa direttamente in capo ai singili soci, non realizzandosi una divisione in senso tecnico, ed abbia efficacia ex nunc, non incidendo sui rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa in data anteriore allo scioglimento. Di talché, sebbene la cancellazione della società comporti un indubbio problema in punto al soddisfacimento dei crediti, questa situazione, al contrario, non determina alcuna difficoltà di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti realizzatisi in data precedente alla sua estinzione, non essendovi, peraltro, alcuna norma nell’ordinamento che giustifichi un’esclusione della responsabilità per effetto della cancellazioen dell’ente.
Cass. Pen., Sez. IV, 17 Marzo 2022 – Ud. del 22.02.2022 –n. 9006 Pres. E. Serrao Rel. D. Cenci.