News Sicurezza – Il direttore dei lavori rappresentante di un’associazione temporanea di imprese svolge una funzione di alta vigilanza

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha, in prima battuta, escluso che all’associazione temporanea di imprese e/o professionisti possa applicarsi la disciplina propria delle obbligazioni sociali, trattandosi di un contratto associativo con cui più professionisti associano mezzi tecnici e specifiche competenze per l’esecuzione di un medesimo contratto.

In questo schema la posizione di garanzia rivestita dal legale rappresentante dell’associazione temporanea è autonoma e distinta da quella del legale rappresentante delle singole imprese o del singolo professionista incaricato: ognuno dei soggetti coinvolti nell’associazione, infatti, può essere chiamato a rispondere solo dell’esecuzione dell’opera di propria spettanza e, pertanto, degli eventi che si pongano come concretizzazione del rischio che proprio da tale lavorazione propana e che, quali titolari di una posizione di garanzia, avevano l’obbligo di prevenire. Il legale rappresentante dell’associazione, di converso, svolge un ruolo di alta vigilanza, non potendo allo stesso rischiedersi un controllo costante e continuo sull’attività lavorativa demandata ai singoli.

Data questa premessa, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha, nel caso di specie, confermato la condanna del direttore dei lavori rappresentante l’associazione temporanea di imprese ritenendo in capo allo stesso correttamente configurabile una posizione di garanzia derivante, però, dal suo ruolo di professionista associato specificamente deputato alla progettazione del sistema di copertura dell’edificio e, pertanto, garante dei rischi derivanti dall’ideazione di suddetto sistema e del suo ancoraggio.

Cass. Pen., Sez. IV, 24 Marzo 2022 – Ud. del 15.03.2022 – n. 10351 Pres. F.M. Ciampi Rel. E. Serrao.