News Sicurezza – Dal 28 Marzo 2022 la comunicazione di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008 potrà essere effettuata telematicamente; l’obbigo scatta dal 01 Maggio 2022

In premessa, si rammenti come, con nota n. 29 del 11.01.2022, l’Ispettorato del Lavoro avesse chiarito che, sino alla data di completa implementazione di idoneo applicativo informatico, la comunicazione obbligatoria e preventiva di avvio di attività da parte di lavoratori autonomi occasionali (di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021) sarebbe dovuta essere effettuata tramite comunicazione di posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail della diramazione territoriale dell’Ispettorato del Lavoro del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa.

Con nuova nota – identificata al n. 573 del 28 Marzo 2022 – l’INL ha comunicato la piena operatività dell’applicazione informatica summenzionata, accessibile tramite SPID o CIE.

Sino al 30 Aprile 2022, pertanto, i datori di lavoro potranno decidere di effettuare la comunicazione alternativamente a mezzo telematico ovvero posta elettronica ordinaria. Con decorrenza dal 01 Maggio 2022, invece, l’unico canale valido sarà quello telematico con conseguente invalidilità – e sanzionabilità – di tutte le comunicazioni effettuate con metodologie diverse.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 573 del 28 Marzo 2022 recante «comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio.».