In premessa, si rammenti come, con nota n. 29 del 11.01.2022, l’Ispettorato del Lavoro avesse chiarito che, sino alla data di completa implementazione di idoneo applicativo informatico, la comunicazione obbligatoria e preventiva di avvio di attività da parte di lavoratori autonomi occasionali (di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021) sarebbe dovuta essere effettuata tramite comunicazione di posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail della diramazione territoriale dell’Ispettorato del Lavoro del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa.
Con nuova nota – identificata al n. 573 del 28 Marzo 2022 – l’INL ha comunicato la piena operatività dell’applicazione informatica summenzionata, accessibile tramite SPID o CIE.
Sino al 30 Aprile 2022, pertanto, i datori di lavoro potranno decidere di effettuare la comunicazione alternativamente a mezzo telematico ovvero posta elettronica ordinaria. Con decorrenza dal 01 Maggio 2022, invece, l’unico canale valido sarà quello telematico con conseguente invalidilità – e sanzionabilità – di tutte le comunicazioni effettuate con metodologie diverse.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 573 del 28 Marzo 2022 recante «comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio.».