News Ambiente – Gli idrocarburi accidentalmente sversati e inquinanti devono essere considerati rifiuti

Nel dichiarare manifestamente infondato e generico il relativo motivo di ricorso, la Suprema Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in commento, confermato gli approdi già sostenuti dal giudice del gravame, sostenendo come gli idrocarbuti accidentalmente sversati e inquinanti il terreno e le acque debbano essere considerati rifiuti, conformemente alla normativa e giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Nello specifico, con particolare riguardo al diritto interno, la Terza Sezione ha rilevato come, ai sensi dell’art. 183 comma 1° lett. a) D.lgs. 152/2006 debbano considerarsi rifiuti tutte le sostanze o oggetti «di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbigo di disfarsi». Tale azione, secondo la giurisprudenza nostrana, deve essere provata sulla base di dati obiettivi e non di valutazioni squisitamente soggettive (dipendenti, ad esempio, da una ritenuta inutilità, per il detentore di rifiuto, del predetto) e deve essere interpretata alla luce della finalità perseguite in ambito sovranazionale.

Volgendo così lo sguardo all’ambito europeo, la Sezione giudicante ha richiamato, in prima battuta, la nozione di rifiuto contenuta nell’art. 1 lett. a) della Direttiva 77/442 in forza della quale può essere definito come tale ogni sostanza o oggetto che: a) rientri in una delle categorie di cui all’Allegato I; b) di cui il produttore si disfi o voglia disfarsi. Ha, poi, precisato come, l’orientamento della giurisprudenza europea tenda a considerare l’elenco di cui al richiamato Allegato come meramente indicativo e a legare la compiuta qualificazione del rifiuto primariamente all’analisi del comportamento del suo detentore il quale deve aver intenzione di disfarsi della sostanza o oggetto. Concetto questo che – sempre per consolidato indirizzo giurisprudenziale – non può essere interpretato in senso restrittivo, essendo strettamente connesso e strumentale al perseguimento delle finalità perseguite dalla Direttiva (salvaguardia della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti) e dal Trattato Istitutivo dell’Unione Europea (raggiungimento di un elevato livello di tutela da attuarsi nel rispetto dei principi di precauzione e dell’azione preventiva).

Tanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente rammentato come, sul tema, fosse già intervenuta la Corte di Giustizia: questa, in termini generali, aveva chiarito come debba considerarsi rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto costituente residuo di produzione (e quindi non ricercato in quanto tale al fine di un successivo utilizzo) che non possa essere re-impiegato a condizioni economiche vantaggiose senza previa trasformazione; con specifico riferimento agli idrocarburi accidentalmente sversati che abbiano dato origine ad un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, inoltre, la Corte sovranazionale aveva già ritenuto le condizioni summenzionate soddisfatte stante l’aleatorietà della commercializzazione di simili sostanze e, in ogni caso, la previa sottoposizione, a questo scopo, degli stessi a operazioni preliminari non economicamente favorevoli.

D’altro canto, diversamente argomentando, nei casi quali quello di specie, si sottrarrebbe il detentore agli obblighi di cui alla Direttiva 77/442 con conseguente violazione del divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato di rifiuti.

In ultimo, anche la Direttiva 91/689/CE e la Decisione del Consiglio 94/904/CE annoverano tra i rifiuti (pericolosi) gli idrocarbuti accidentalemente sversati.

Da quanto detto, la Corte sancisce il principio di diritto per cui gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti in quanto:

– trattasi di sostanze ricomprese nel punto Q4 dell’Allegato I della Direttiva 77/442;

– trattasi di sostanze non riutilizzabili senza trasformazione e la cui commercializzazione aleatoria implica operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose;

– rispetto al caso specifico sub iudice, essendo il detentore ben conscio della natura di rifiuto «della nafta eventualmente fuoriuscita dai serbatoi e riversata sul terreno, atteso che tutte le aree maggiormente soggette a questa evenienza erano state pavimentate e dotate di spanti che avrebbero convogliato il prodotto sversato in una destinazione finale quale la fogna oliaria, sicuramente non compatibile con la natura di sottoprodotto».

Cass. Pen., Sez. III, 20 Gennaio 2022 – Ud. del 09.07.2022 – n. 2234 Pres. L. Ramacci Rel. M.C. Amoroso.