Si rappresenti, in premessa, come le summenzionate Linee guida siano state elaborate tenendo in considerazione le indicazioni già fornite in materia dal Consorzio Nazionale Imballaggi e al precipuo scopo di coadivare le imprese nell’assolvimento dell’obbligo di legge imposto dall’art. 219 comma 5° D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 116/2021.
In particolare, con riferimento alla prima parte della disposizione richiamata (“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”), si è chiarito come l’obbligo suddetto debba essere assolto, per tutti gli imballaggi, dal produttore degli stessi, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci al raggiungimento dello scopo di legge ma pur sempre nel rispetto delle norme tecniche esistenti relative a specifiche tipologie di imballaggi o a determinate categorie di informazioni ambientali e della Decisione 129/97/CE, unica determinazione della Commissione Europea inerente al tema in parola.
Inoltre, si è puntualizzato come, con precipuo riguardo ai soli imballaggi destinati al consumatore finale – inteso come il soggetto che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale – il produttore sia tenuto ad inserire in etichetta anche tutte le informazioni inerenti alla gestione del fine vita e, pertanto, alla raccolta differenziata del rifiuto derivante da imballaggio.
Con riguardo, invece, all’obbligo per i produttori “di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”, il Ministero ha evidenziato come lo stesso viga in relazione a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal canale professionale o privato di vendita dello stesso.
Inoltre – stante la previsione per cui l’obbligo di etichettatura ambientale nei termini suddetti sarà pienamente operativo a far data del 01.01.2023, con possibilità di commercializzazione, fino ad esaurimento scorte, degli imballaggi non conformi immessi sul mercato o già etichettati a quella data –
il Ministero ha specificato come il regime transitorio di favore potrà trovare applicazione solo con riferimento agli imballaggi già etichettati o la cui etichetta sia già stata stampata alla data del 01.01.2023 nonché a quelli che siano, prima di tale data, stati acquistati dall’utilizzatore dell’imballaggio – anche se trasferiti a questo successivamente.
In ordine alla prova di quanto sopra:
- a) per gli utilizzatori di imballaggi con etichettatura non confome, pur se detenuti in giacenza, anche in altri Paesi, alla data del 01.01.2023, sarà sufficiente – ai fini della legittima immissione sul mercato degli stessi – esibire il documento di acquisto della merce in data antecedente al 01.01.2023;
- b) per gli autoproduttori di imballaggi che, alla data del 01.01.2023, abbiano in giacenza, anche in altri Paesi, scorte di imballaggi con etichetta non conforme, sarà necessario attestare la data antecedente di produzione del lotto;
- c) per i produttori di imballaggi che, alla data del 01.01.2023, abbiano in giacenza, anche in altro Paese, scorte di imballaggi con etichetta non conforme, sarà possibile commercializzare solo gli imballaggi acquistati dal cliente finale prima del 01.01.2023 ovvero gli imballaggi neutri e privi di etichettatura, purché accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie.
In ultimo, nel caso in cui gli imballaggi immessi nel mercato debbano subire un processo di stampa o apposizione di etichetta – ricorda il Ministero – sarà necessario stipulare un apposito accordo con il cliente, prevedendo in quale specifico punto della filiela tali operazioni verranno compiute.
Ministero della Transizione Ecologica, “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.”, 15 Marzo 2022