News Ambiente – La mancata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi delle norme transitorie di cui D.lgs. 152/1999 integra la violazione di cui all’art. 124 D.lgs. 152/2006

A seguito dell’accertamento di scarichi non autorizzati, la Pubblica Amministrazione aveva irrogato a carico del Sindaco una sanzione per la violazione di cui all’art. 124 D.lgs. 152/2006, confermata in tutti i gradi di merito del giudizio. Con autonomo motivo di ricorso per cassazione, la difesa, però, lamentava la violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 L. 689/1981 ritenendo che, nel caso di specie, si vertesse in un’ipotesi di mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 62 comma 11 D.lgs. 152/1999 (in virtù della quale i titolari degli scarichi già autorizzati ai sensi della disciplina previgente di cui alla L. 319/1976 avrebbero dovuto procedere alla richiesta di nuova autorizzazione allo scadere della precedente e comunque non oltre i quattro anni successivi l’entrata in vigore del presente decreto) – violazione non assistita da alcuna sanzione – e non, invece, di mancata autorizzazione preventiva di cui all’art. 124 D.lgs. 152/2006.

Per la Seconda Sezione Civile, però, la doglianza è infondata.

Da un lato, la Corte rileva come l’art. 62 comma 11 D.lgs. 152/1999 riguardi il materiale adeguamento degli impianti esistenti e già autorizzati alla nuova disciplina normativa mentre il precedente art. 45 comma 7 regolamenti il regime delle prescritte autorizzazioni, stabilendo – con precipuo riferimento agli impianti già autorizzati – la validità del titolo per complessivi quattro anni e imponendo l’obbligo di rinnovo con almento un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Solo in tal caso, prevede la norma, lo scarico potrà essere proseguito – anche a seguito della scadenza dell’autorizzazione  e pur sempre nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e sino all’adozione del nuovo provvedimento.

A detta della Corte, la mancata richiesta di rinnovo nei termini ha reso illegittimo lo scarico in quanto proseguito in assenza di valido titolo; è la stessa normativa richiamata dal ricorrente, infatti, ad equiparare la situazione di mancanza originaria dell’autorizzazione al suo venir meno per scadenza del termine.

Dall’altro, si evidenzia come analoga regolamentazione sia contenuta nell’art. 124 comma 8 D.lgs. 152/2006, la cui violazione è punita ai sensi dell’art. 133 D.lgs. 152/2006. La norma, infatti, sanziona chiunque apra o effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l’autorizzazione di cui all’art. 124; disposizione che, quindi, viene richiamata nella sua totalità e che, pertanto, giustifica la punibilità anche per l’effettuazione di uno scarico in assenza di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione avanzata nel rispetto del termine di cui all’art. 124 comma 8 D.lgs. 152/2006.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 09 Marzo 2022 – Ud. del 13.01.2022 – n. 7608 Pres. M. Bertuzzi Rel. D. Cavallari.