News 231/2001 – La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rilevanza dell’esiguità del risparmio conseguito dall’ente nei casi di accertati ingenti investimenti sostenuti per la sicurezza

Occorre, in premessa, ricordare come con sentenza n. 22256 del 03.03.2021 – depositata in cancelleria il successivo 08.06.2021 – la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione avesse sancito il seguente principio di diritto: al fine di evitare un’indebita automatica imputazione dell’ente a fronte di qualsivoglia ravvisata omissione di una misura di prevenzione (che comporta, quasi sempre, un risparmio di spesa) è necessario che il giudice – il quale abbia accertato l’esiguità del risparmio conseguito dall’ente in un contesto di tendenziale osservanza della normativa – provi che le contestate omissioni siano dipese da un’oggettiva prevalenza delle esigenze aziendali di massimizzazione del profitto su quelle di tutela dei lavoratori.

Con la pronuncia in commento, la Quarta Sezione ha, però, ribadito come l’assunto giuridico anzidetto non assuma una portata generale con conseguente totale irrilevanza, nel caso sub iudice, del profilo dell’esiguità del vantaggio ottenuto a fronte di appurate ingenti spese sostenute dall’ente per la manutenzione e sicurezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro.

Ed infatti, tale profilo può assumere rilevanza solo in un contesto in cui vi sia la prova, da un lato, che la persona fisica non abbia agito perseguendo intenzionalmente un interesse dell’ente e, dall’altro, della generale osservanza in azienda delle disposizioni normative. In altri termini, l’esiguità del vantaggio può assumere rilievo solo nei casi in cui l’omissione della cautela sia dipesa da una sottovalutazione del rischio o da un errato apprezzamento delle misure necessarie e non invece allorquando – come nel caso in esame – la misure fossero state adeguatamente previste ma a lungo consapevolemente disattese.

Cass. Pen., Sez. IV, 07 Aprile 2022 – Ud. del 24.03.2022 – n. 13218 Pres. V. Pezzella Rel. L. Vignale.

Cass. Pen., Sez. IV, 08 Giugno 2022 – Ud. del 03.03.2021 – n. 22256 Pres. P. Piccialli Rel. P. Proto Pisani.