News Ambiente – Competente ad adottare la sanzione amministrativa di cui agli artt. 193 e 258 comma 4° TUA – al pari di ogni altra sanzione di egual natura – è l’autorità del luogo ove la violazione è stata accertata, purché ivi si sia realizzato un segmento di condotta

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un suo precedente principio giurisprudenziale in forza del quale, in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, l’autorità competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio ed il giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente per l’eventuale opposizione si identificano con quelli del luogo ove la violazione è stata accertata e sempre che ivi si sia tenuta una porzione temporale dell’elemento materiale previsto dalla norma; deve, pertanto, escludersi, anche in ipotesi di violazioni aventi carattere permanente, la configurabilità di più competenze concorrenti di autorità differenti.

Cass. Pen., Sez. VI, Ord. del 04 Novembre 2022 – Ud. del 30.09.2022 – n. 32558 Pres. L.G. Lombardo Rel. G. Grasso.