News Sicurezza – Restano esclusi dal campo applicativo del Titolo IV del Testo Unico Sicurezza esclusivamente quei cantieri in cui si svolgono esclusivamente lavori impiantistici

Nel ricorso per Cassazione, la difesa aveva sostenuto come la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 88 comma 2° lett. gbis D.lgs. 81/2008 avrebbe dovuto indurre il giudice di merito – che, invero, in fase d’appello, aveva omesso di argomentare in ordine a tale doglianza – a ritenere inapplicabili le norme dettate dal Titolo IV del Testo Unico Sicurezza per i cantieri mobili o temporanei a quella porzione di cantiere in cui si svolga esclusivamente, e per di più ad opera di una sola impresa, mera attività impiantistica, senza coinvolgimento di lavorazioni edili, seppur quest’ultime siano in corso di esecuzione in altra parte del medesimo cantiere.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione che, nella pronuncia in commento, dapprima richiamando gli artt. 88 e 89 D.lgs. 81/2008 e, in particolare, le definizioni di “cantiere” e “lavori edili e di ingegneria civile”, è giunta a sostenere come il combinato disposto delle norme richiamate imponga di ritenere applicabile il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 in ogni ipotesi in cui all’interno del cantiere, nella sua globalità o anche di una singola porzione dello stesso, vengano svolte lavorazioni ricomprese fra quelle di cui all’Allegato X; di conseguenza, l’esclusione di cui all’art. 88 comma 2° lett. gbis D.lgs. 81/2008 può ritenersi operante solo con riguardo a quei cantieri in cui vengano svolti esclusivamente «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino» né direttamente per la specifica attività impiantistica né indirettamente con riguardo ad altre lavorazioni da ivi eseguirsi «lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X» né da parte della ditta incaricata della realizzazione dell’impianto né di altre imprese che ivi operino contestualmente alla prima.

Cass. Pen., Sez. IV, 23 Novembre 2022 – Ud. del 09 Novembre 2022 – n. 44557 Pres. D. Ferranti Rel. L. Vignale.