News Sicurezza – L’articolazione delle funzioni di gestione della sicurezza, in difetto di modello organizzativo, non può essere ritenuta soddisfatta per il tramite del D.V.R. e dell’avvenuta nomina di soggetti preposti alla sicurezza suoi luoghi di lavoro

Occorre, in premessa, richiamare la disposizione di cui all’art. 30 D.lgs. 81/2008 in virtù della quale l’ente non risponde dell’illecito amministrativo da reato, configurabile in tutti i suoi elementi costitutivi, allorquando abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione aziendale che, volto ad assicurare un sistema conforme agli obblighi di legge, preveda, fra le altre, «per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attivita’ svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche’ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

La difesa dell’ente, in particolare, aveva in tutte le sedi ribadito l’assoluta conformità del sistema di gestione delle sicurezza predisposto dal soggetto collettivo all’art. 30 D.lgs. 81/2008: pur in assenza dell’adozione da parte dell’ente imputato di un modello di organizzazione e gestione aziendale – adottato solo successivamente alla commissione del reato ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – infatti, l’organizzazione delle funzioni era stata predisposta attraverso l’approntamento del Documento di Valutazione dei rischi, la nomina di soggetti a ciò preposti (quali il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dei lavoratori alla sicurezza), la previsione di un sistema disciplinare ad hoc nonché di procedure di lavoro specifiche.

La Corte, però, sul punto, conferma le argomentazioni già profuse dai giudici di merito nel ritenere infondato simile assunto, ribadendo come, al di là della circostanza per cui la nomina di determinate figure di garanzia sia obbligatoria per legge, gli istituti del servizio di prevenzione e protezione così come la Sorveglianza Sanitaria hanno lo scopo di prevenire la realizzazione di infortuni sul lavoro laddove, invece, la predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione risponde «alla necessità di mappare le aree di rischio e di predisporre un sistema di controlli diretti ad «assicurare l’adempimento» di una serie di obblighi giuridici in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed a ridimensionare il rischio di commissione di reati in violazione della normativa antinfortunistica». La mappatura del rischio richiesta dall’art. 30 D.lgs. 81/2008, d’altronde, non può essere fatta coincidere con quella operata nel Documento di Valutazione dei rischi di cui agli artt. 15 e 28 Decreto richiamato in quanto quest’ultimo è diretto ai soli lavoratori e ha lo scopo di informarli di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro mentre il modello di organizzazione e gestione ha una platea di destinatari più ampia, riguardando anche coloro che, all’interno della compagine sociale, possano rendersi autori di reati colposi così «sollecitandoli al rispetto degli obblighi giuridici in materia antinfortunistica, anche attraverso la previsione di un sistema di vigilanza sull’attuazione delle prescrizioni in esso contenute e che culmina nella previsione di sanzioni disciplinari in caso di inottemperanza».

Cass. Pen., Sez. IV, 28 Novembre 2022 – Ud. del 09 Novembre 2022 – n. 45131 Pres. D. Ferranti Rel. V. Pezzella.