A seguito dell’entrata in vigore del DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone”, la Regione Piemonte ha proposto interpello – a norma dell’art. 3septies D.lgs. 152/2006 – domandando al Ministero competente di fornire chiarimenti in ordine: a) al campo applicativo del DM 188/2020 e al suo raccordo con la normativa di cui al DM 5 Febbraio 1998 con riguardo all’aggiornamento delle procedure semplificate; b) alla possibilità di gestire in procedura semplificata anche i rifiuti da carta e cartone aventi codice CER 030308 e 191201 – previsti dal DM 188/2020 ma non contemplati nel DM 05 Febbraio 1998.
Nel fornire riscontro al primo interrogativo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha, dapprima, chiarito come il DM 188/2020 abbia dettato i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessino di essere qualificati come rifiuti divenendo “carta e cartone recuperati”; conseguentemente, ne è derivata l’abrogazione delle analoghe disposizioni previste dal DM 05 Febbraio 1998 (per le attività di cui al punto 1.1.3. del suo Allegato 1), il quale, però, rimane valido ed efficace nelle altre sue parti (limiti quantitativi, norme tecniche, valori limite di emissione, regime autorizzatorio) non toccate dal DM 188/2020.
Da qui, in forza della disciplina transitoria di cui al DM 188/2020, l’obbligo per il gestore di un impianto di recupero già autorizzato di inoltrare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto citatato, un’istanza di aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 216 D.lgs. 152/2006 ovvero dell’autorizzazione integrata ambientale ovvero dell’autorizzazione ottenuta a norma degli artt. 208, 209 e 211 D.lgs. 152/2006. Per i nuovi impianti o cicli produttivi, invece, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata andrà fatto alla luce dei nuovi criteri.
Con riguardo, invece, al secondo quesito, il Ministero ha lapidariamente rilevato come, essendo i rifiuti aventi codice CER 030308 e 191201 esclusi dal campo applicativo del DM 05 Febbraio 1998, il recupero degli stessi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti non può essere gestito in regime semplificato stante l’inapplicabilità dell’intervento da ultimo richiamato. Pertanto, chi già in possesso di un’autorizzazione allo scopo, avrebbe dovuto, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del DM 188/2020, chiederne l’aggiornamento mentre, in caso di nuovo impianto o ciclo produttivo, il gestore ha l’onere di richiedere il rilascio del titolo abilitativo a norma del Titolo III-bis Parte II o Titolo I, Capo IV, Parte IV D.lgs. 152/2006.
Risposta Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 139984 del 10 Novembre 2022 all’ Interpello della Regione Piemonte 06 Settembre 2022 n. 107090