Premesso che a norma dell’art. 2 comma 1° lett. a) Decreto 152/2022, per rifiuti inerti dalle attività di costuzione e demolizione, oggetto dell’interevento normativo, devono intendersi «i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento», la città Metropolitana di Milano – ritenendo che i rifiuti costituiti da terreni di bonifica di siti contaminati debbano ritenersi esclusvi dal suddetto Decreto – ha proposto interpello n. Prot. 174315 del 14 Novembre 2022 chiedendo al Ministero competente di confermare: a) che i rifiuti aventi codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati oggetto di procedure di bonifica sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto 152/2022; b) che il recupero degli stessi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dovrà essere preventivamente autorizzato caso per caso a norma dell’art. 184ter D.lgs. 152/2006; c) nelle suddette autorizzazioni caso per caso, allorquando l’end of waste prodotto debba essere riutilizzato nel sito di bonifica di provenienza, si dovrà prevedere che lo stesso sia conforme alla Tabella 3 dell’Allegato 1 DM 152/2006 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V, medesimo decreto, in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica.
Dopo aver richiesto parere all’ISPRA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha così risposto.
Con riguardo al primo interrogativo, il Ministero ha confermato l’esclusione dal campo applicativo di cui al Decreto 152/2022 delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica in quanto tale interevento normativo, per espressa previsione di legge, concerne unicamente i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione mentre i rifiuti anzidetti – benchè ricompresi nel punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 del menzionato Decreto – originano da attività connesse e funzionali alle procedure di bonifica (e non appunto da attività di costruzione).
Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto di suddette terre – al pari di tutti gli altri rifiuti non rientranti nel campo applicativo del Decreto 152/2022 –dovranno essere espressamente autorizzate caso per caso a norma degli artt. 208, 209 o 211 D.lgs. 152/2006 ovvero a norme del Titolo IIIbis Parte II medesimo Decreto. I titolo abilitativi “end of waste” dovranno contenere: la tipologia «i rifiuti ammissibili all’operazione di
recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità».
In ultimo, afferma il Ministero, che le terre e rocce da scavo con codice EER 170504 originate da siti contaminati oggetto di procedure di bonifica così autorizzate “caso per caso” potranno essere riutilizzate nel sito di provenienza solo se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V D.lgs. 152/2006 e purché le relative verifiche di conformità vengano effettuate con le metodiche e i limiti utilizzati al test di cessione di cui al DM 05 Febbraio 2022.
Risposta Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’ Interpello della Città Metropolitana di Milano Prot. n. 174315 del 14 Novembre 2022.