Occorre, in premessa, ricordare come lo scorso 21 Gennaio 2021, la Commissione Europea abbia adottato il Regolamento innanzi citato, così modificando, a far data del 15 Febbraio 2023, l’allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimita’ di zone umide.
In particolare, a mezzo del suddetto intervento, è stata prevista, nel neo introdotto paragrafo 13, la seguente definizione di «zone umide»: con esse si intendono le «superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea».
A parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, però, tale definizione non definisce in maniera sufficientemente chiara la dimensione e la durata minima di esistenza della zona umida tale di rispondere alla natura temporanea della stessa. Questo, evidentemente, pone un problema nella misura in cui dalla violazione del divieto di utilizzare piombo in dette zone consegue l’irrogazione di sanzioni.
Richiesta di fornire un’interpretazione autentica, la Commissione Europea si è limitata a ribadire come lo scopo ultimo della limitazione normativamente imposta sia quello di salvaguardare gli uccelli acquatici e la salute umana; ha, però, lasciato alle autorità nazionali ampio potere di individuare una compiuta definizione di «zona umida», in considerazione della indubbia maggior conoscenza da parte di queste ultime delle caratteristiche morfologiche del proprio territorio.
Per tali motivi – ricordando come ai sensi dell 24° Considerando del Regolamento richiamato la definizione di zona umida deve trarsi da quella fornita all’interno della Convenzione di Ramser – il Ministero ha chiarito, all’interno della Circolare in commento, come, «per «zona umida» si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici». Anche in considerazione della Convenzione suddetta: «sono da considerare «zona umida»: le zone classificabili come aree Ramsar all’interno dello Stato membro; quelle umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti dalla direttiva n. 92/43/CEE – (habitat) e dalla direttiva n. 79/409/CEE (uccelli); le zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidita’, prive del carattere di stabilita’ e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalita’, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Circolare 09 Febbraio 2023 n. 73, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 67 del 20 Marzo 2023, recante «Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE)2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide – Definizione di «zona umida».