Rilevata la estrema gravità della situazione sussistente nei territori interessati a causa degli eventi alluvionali dello scorso Luglio 2023 – per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con Decreto n. 122/2023 – nonché valutata la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti ivi sussistenti al fine di assicurare il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali e ridurre al minimo gli impatti ambientali, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha, in data 27.07.2023, adottato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 123 a mezzo della quale ha ordinato, fra le altre prescrizioni, che:
- i rifiuti derivanti dagli eventi meteorici eccezionali che hanno colpito il territorio emiliano-romagnolo, proveniente da edifici pubblici e privati, siano classificati come rifiuti urbani prodotti dal Comune di origine degli stessi e aventi codice ERR 20.03.01 ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingrombanti e fatta salva la possibilità di attribuire il codice ERR 20.03.99 ove se ne ravvisino le condizioni;
- il detentore di suddetti rifiuti li conferisca in prossimità della sede stradale allorquando non ne osti la dimensione e non si arrechi pregiudizio alla circolazione. In caso contrario, i rifiuti saranno raccolti direttamente dal gestore del servizio, previamente contattato dal detentore;
- i suddetti rifiuti siano gestiti dai soggetti competenti sul territorio per il servizio pubblico di gestione, anche in deroga alle oridanarie modalità di svolgimento della raccolta ove non possibile secondo le normali procedure;
- i suddetti rifiuti siano trasportati dai soggetti competenti sul territorio per il servizio pubblico di gestione ovvero da loro incaricati mediante mezzi idonei iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali. Il trasporto dei rifiuti con codice EER 20.03.99 potrà essere eseguito anche in deroga ai provvedimenti di iscrizione in essere ma vi è, in tal caso, un obbligo di comunicazione dell’elenco dei veicoli utilizzati in deroga tanto all’impianto di destinazione quanto ad Arpae e alla Sezione Regionale dell’A.n.g.a.;
- qualora i rifiuti di cui al punto 1. siano costituiti da materiali pericolosi giacenti sul suolo (es. contengano amianto) il detentore dovrà contattare il Comune e il soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione; quest’ultimo, anche tramite apposita ditta terza autorizzata, dovrà effettuare preventivo sopralluogo al fine di verificarne le condizioni e successivamente rimuovere e trasportare il rifiuto presso un idoneo impianto di destino in condizioni di sicurezza, informando formalmente il Comune e l’Ausl competente;
- gli impianti di destinazione di cui alla presente ordinanza potranno ricevere, in deroga alle tipologie di rifiuti autorizzate, anche i rifiuti aventi codici ERR 20.03.01, 20.03.07 e 20.03.99 – ad eccezioni di quelli costituiti da materiali pericolosi giacenti sul suolo – e dovranno osservare fascie orarie di funzionamento più ampie di quelle ordinarie e garantire l’operatività anche nei giorni festivi;
- tutti i rifiuti di cui alla presente ordinanza (pericolosi e non) dovranno essere pesati all’ingresso dell’impianto di destinazione e, nell’apposito registro, dovranno esserne annotati i quantitativi e l’origine degli stessi riconducibile agli eventi meteorici eccezionali;
- i materiali vegetali derivanti dagli eventi meteorici eccezionali non saranno classificati come rifiuti anche qualora vengano raccolti dal gestore del servizio pubblico.
Ordinanza n. 123 del 27/07/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Eventi meteorici del Luglio 2023. Disposizioni per la gestione emergenziale dei rifiuti”.