Con propria nota n. 155540 del 12 Dicembre 2022, Confindustia aveva proposto interpello, a norma dell’art. 3septies D.lgs. 152/2006, domandando, in primo luogo, chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte al par. 2.4.1. dell’All. 1 D.lgs. 36/2003 ad opera del D.lgs. 121/2020 ove si statuisce che: «dopo due anni dall’ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi».
Si richiedeva, in particolare, di confermare che: a) la prescrizione suddetta fosse da interdersi come applicabile esclusivamente alle discariche di nuova realizzazione e non anche a quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della novella normativa; b) il biennio necessario per la verifica di eventuali cedimenti e la successiva fase di copertura superficiale finale, anche temporanea, fosse da ricomprendersi nella fase di gestione post-operativa della discarica; c) il termine di due anni fosse da considerarsi come termine massimo, potendo – se del caso – il gestore effettuare la copertura superficiale finale della discarica anche in un termine minore.
Inoltre, in seconda battuta, Confindustria domandava al Ministero di assentire all’interpretazione per cui, al fine di avviare i rifiuti urbani indifferenziati al recupero presso impianti autorizzati ad operazioni R3 – e, in particolare, per il trattamento meccanico-biologico – localizzati in regioni diverse da quelle di produzione dei primi, non fossero necessari appositi accordi interregionali, così come previsto dall’art. 182 comma 3° D.lgs. 152/2006. Tale statuizione, infatti, riguarderebbe solo le ipotesi di smaltimento di rifiuti e una simile lettura sarebbe confermata dal combinato disposto della disposizione richiamata con quelle di cui agli artt. 181 comma 4° e 5°, 182 comma 3bis e 182bis TUA.
Con proprio parere – identificato al Protocollo in uscita n. 115039 del 13.07.2023 – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica così ha riscontrato l’interpello di Confindustria:
- ricordando come già in precedenza il Ministero avesse assentito a ché anche le discariche già autorizzate potessero far ricorso, discrezionalmente, ai nuovi criteri costruttivi della copertura superficiale finale previsti dal D.lgs. 121/2020, il primo ha ribadito come nulla sia stato disposto dal citato intervento normativo in ordine all’esclusione o meno dal suo campo operativo delle discariche già in essere. Ne consegue, la possibilità per i gestori delle discariche già esistenti di conformarsi alle previsioni di nuova introduzione;
- richiamando la disposizione di cui all’art. 12 D.lgs. 36/2003 – in virtù della quale la chiusura della discarica si ha esclusivamente con la verifica degli enti ispettivi circa la conformità morfologica della copertura finale nonché della discarica in sé rispetto al progetto – e di cui all’art 8 del medesimo decreto – ove, tra i contenuti del piano di gestione operativa, viene dettagliatamente indicata anche la fase di copertura dell’invaso – il Ministero nega che tale ultimo incombente possa dirsi afferente alla fase di gestione post-operativa della discarica, ricomprendente unicamente le attività di manutenzione e controllo delle opere e dei presidi;
- contrariamente a quanto sostenuto da Confindustria, il termine di due anni dall’ultimo conferimento al fine di poter provvedere alla copertura superficiale dell’invaso è da intendersi come termine minimo: non sussistendo termini standardizzati di verifica circa gli eventuali cedimenti secondari della discarica – primariamente legati ai processi di degradazione delle componente biodegradabile dei rifiuti – il legislatore ha indicato un termine cautelativo entro il quale si presume che la discarica abbia assunto la sua conformazione definitiva;
- con riguardo all’ultimo quesito, il Ministero ha chiarito come il sistema tracciato dall’art. 182 comam 3° e 182bis D.lgs. 152/2006 sia sempre stato interpretato in senso estensivo, consideraando il principio dell’autosufficienza applicabile «anche per il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati prevedendo quindi di utilizzare lo strumento dell’accordo interregionale anche nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale autosufficienza».
Infine il Ministero ribadisce, come di consueto, che «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere Protocollo in uscita n. 115039 del 13.07.2023 avente ad oggetto “interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – chiarimenti in materia di discariche e di accordi interregionali per l’avvio ad operazioni di recupero”.