Ravvisata la necessità di adottare disposizioni integrative rispetto a quanto previsto nelle Ordinanze n. 66 del 185.05.2023 e 67 del 20.05.2023 al fine di assicurare il «ripristino della funzionalità delle reti idriche anche di distribuzione e per la gestione dell’incremento del percolato da discarica», il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha adottato, in data 26.05.2023, ulteriori disposizioni «in merito alle attività di stoccaggio di tali rifiuti da parte dei gestori dei depuratori di acque reflue urbane localizzati nei Comuni interessati dagli eventi ovvero dei gestori dei depuratori di acque reflue urbane che conferiscono i loro fanghi presso impianti o in terreni ubicati nei Comuni alluvionati anche in deroga alle autorizzazioni in essere».
Dapprima chiarendo la permanenza in essere di «tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati e le prescrizioni, in materia ambientale per 6 mesi al fine di non aggravare cittadini, le imprese e le strutture pubbliche impegnate nella gestione degli eventi», si è, tra l’altro, ordinato:
- che i gestori del servizio di distribuzione dell’energia elettrica provvvedano ad effettuare gli interventi necessari al ripristino delle reti e degli impianti pur in assenza della prescritta autorizzazione e che gli stessi possano avvenuire anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, già realizzate e/o autorizzate;
- che i suddetti gestori si impegnino ad inviare entro sei mesi dalla realizzazione degli interventi, l’elenco completo degli stessi e una relazione ambientale attestante l’assenza di loro impatti ambientali alle Regione, ad Arpae territorialmente competente e ai Comuni;
- che i gestori dei depuratori di acque reflue urbane localizzati nei Comuni interessati dall’alluvione ovvero quelli esterni a tali territori ma che conferiscano i loro fanghi ad impianti o su terreni ubicati nei Comuni alluvionati possano individuare nuove ed idonee aree di stoccaggio, in assenza di autorizzazione e previa sola comunicazione ad Arpae territorialmente compentente, al Comune, alla Regione e alla Protezione civile;
- che i gestori del servizio idrico integrato possano provvedere all’esecuzione degli interventi di ripristino necessari pur in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e che gli stessi possano ricevere, per un termine massimo di sei mesi, il percolato derivante dalle discariche interessate dagli eventi alluvionati, anche tramite condotte realizzatee in via temporanea e purché detta immissione sia tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento;
- che i suddetti gestori si impegnino ad inviare entro sei mesi dalla realizzazione degli interventi, l’elenco completo degli stessi e una relazione ambientale attestante l’assenza di loro impatti ambientali alle Regione, ad Arpae territorialmente competente e ai Comuni;
- che i gestori delle discariche, per un periodo di sei mesi, possano ricevere i rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali in misura superiore ai limiti giornalieri ed annuali previsti nelle autorizzazioni vigenti, fermo restando il rispetto del quantitativo di rifiuti conferibili complessivamente autorizzato.
Ordinanza n. 73 del 26/05/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Alluvione Maggio 2023: misure in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti”.