News Ambiente: Utilizzo di materiali di dragaggio ai sensi dell’art. 184-quater D.lgs. 152/2006: il Ministero della Transizione Ecologica risponde all’interpello della Regione Veneto

Occorre, in premessa, ricordare come, ai sensi dell’art. 184quater D.lgs. 152/2006, i materiali dragati cessino di essere considerati rifiuti allorquando: a) siano sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata ovvero presso altri impianti autorizzati; b) non superino i valori soglia di contaminazione di cui all’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del Testo Unico Ambientale; c) il sito di destinazione sia certo, siano utilizzati direttamente, senza rischi per le matrici ambientali e siano sottoposti ad apposito test di cessione; c.1.) in caso di riutilizzo diretto nel ciclo produttivo, rispettino «i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime», senza determinare emissioni superiori o qualitativamente diverse da quelle che derivano dall’uso di prodotti o materie prime per cui sia stata rilasciata autorizzazione; d) il produttore o detentore dei materiali di dragaggio predisponga apposita dichiarazione di conformità da inoltrare all’Autorità compentente almeno trenta giorni prima dell’avvio del conferimento al sito di destinazione o al ciclo di utilizzo.

I materiali che abbiano così cessato di essere qualificati come rifiuti devono essere accompagnati durante la movimentazione dalla dichiarazione di conformità di cui alla lett. c) e dal documento di trasporto o contratto di trasporto o dalla scheda di trasporto di cui al D.lgs. 286/2005.

Date queste coordinate normative, con proprio interpello n. 18726 del 11.01.2023, la Regione Veneto ha domandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in prima istanza, se sia ammissibile anche un recupero diretto dei materiali dragati in sito/ciclo produttivo e non solo un recupero consistente «nella produzione di un materiale che cessa la qualifica di rifiuto presso un impianto di gestione dei rifiuti preventivamente all’impiego finale». In caso di risposta affermativa, si è chiesto se: a) la dichiarazione di conformità vada effettuata sul materiale che mantiene la qualifica di rifiuto, tale cessando solo con il recupero nel sito/ciclo produttivo; b) se il deposito dei materiali dragati debba avvenire nessariamente nel sito di scavo o in quello intermedio, non potendosi trasportare il rifiuto presso il sito di destinazione finale prima dell’esito delle verifiche da parte dell’Autorità competente; c) se il trasporto dei materiali suddetti, che continuano ad essere qualificati come rifiuti sino al loro riutilizzo, debba avvenire sempre con il F.I.R. o se, trascorsi trenta giorni dall’inoltro della dichiarazione di conformità all’Autorità, possa ritenersi operativa la previsione di cui al comma quinto dell’art. 184quater TUA e, quindi, la movimentazione mediante solo documento di trasporto e dichiarazione di conformità; d) se i siti di utilizzo finale possano essere solo casse di colmata o qualsiasi altro sito purchè conforme ai requisiti di cui all’art. 184quater commi 1° e 2° D.lgs. 152/2006.

Di seguito, sinteticamente, le considerazioni formulate dal Ministero per la transizione Ecologica.:

  • La normativa applicabile al caso di specie statuisce inequivocabilmente come i materiali di dragaggio «cessino di essere rifiuto» solo allorquando «gli stessi vengano sottoposti a operazioni di recupero, siano esse anche solo operazioni di cernita e selezione, in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, anche al di fuori del sito di produzione»; con riguardo al primo quesito, ne deriva che le operazioni di recupero possano avvenire anche direttamente in sito;
  • anche in tali casi, però, il produttore o il detentore dei materiali dragati è tenuto a predisporre la dichiarazione di conformità, nella quale dovrà dare atto delle «attività di recupero effettuate, del sito di destinazione e delle altre modalità di impiego previste» nonché attestare «il rispetto dei criteri indicati dalla norma in argomento». In altre parole, la dichiarazione di conformità è «un documento da redigere all’esito delle procedure di recupero, ma prima dell’utilizzo del materiale, essendo funzionale a poter assicurare un suo corretto impiego» ed è formulata «nel momento in cui il produttore e detentore già possono affermare il rispetto dei presupposti e dei requisiti necessari e sufficienti per poter qualificare i materiali ai sensi dell’art. 184-quater del D.lgs. 152/2006»;
  • considerato che l’iter di cessazione della qualifica di rifiuto termina soltanto con la verifica, entro trenta giorni dalla trasmissione della dichiarazione di conformità, da parte dell’Autorità competente, sino a quel momento, i materiali dragati sono da considerarsi rifiuti e, pertanto, agli stessi dovrà essere applicata la relativa disciplina, compreso il trasporto accompagnato da formulario;
  • con riguardo alla possibilità di siti di utilizzo diversi dalle casse di colmata, il Ministero rammenta il disposto di cui all’art. 184quater comma 5bis e 5ter D.lgs. 152/2006 in virtù del quale sono possibili «previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, ulteriori ipotesi di riutilizzo, oltre alle casse di colmata, dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici».

Chiarisce il Ministero, infine, come, al pari di ogni altro riscontro ad interpello, «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione»

Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere n. 79693 del 19 Maggio 2023 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 – utilizzo dei materiali di dragaggio ai sensi all’articolo 184-quater del d.lgs. n. 152/2006”