In considerazione degli eventi meteorici eccezionali che hanno colpito il territorio Emiliano-Romagnolo e della conseguente necessità di provvedere tempestivamente alla rimozione dello straordinario quantitativo di rifiuti derivanti dall’alluvione ancora in corso, come tali inidonei ad essere gestiti con le ordinarie modalità, il Presidente della Regione, con propria ordinanza n. 66/2023, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191 D.lgs. 152/2006 ha ordinato, tra gli altri:
- che i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici o privati o dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie o delle fosse settiche nonché portati dai corsi d’acqua in piena ovvero giacenti sulle spiaggie siano classificati come rifiuti urbani prodotti dal Comune di origine e che agli stessi sia attribuito il codice EER 20.03.01 per i solidi urbani indifferenziati, il codice EER 20.03.07 per quelli ingombrati, il codice EER 20.03.99 per quelli non altrimenti specificati, al sussistere delle relative condizioni e, infine, i codici EER 20.03.04 e 20.03.06 per i rifiuti liquidi;
- che i rifiuti urbani liquidi anzidetti siano gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato con possibilità di indivuazione di «vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica»;
- che i rifiuti urbani solidi anzidetti siano gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio pubblico di gestione il quale è autorizzato a derogare, ove non altrimenti attuabile, alle ordinarie modalità di svolgimento del serivizo di raccolta nonché ad indivuare, previa comunicazione, «ulteriori siti di stoccaggio ubicati in aree adeguamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti». Questi dovranno rispettare determinate prescrizioni.
- i rifiuti urbani anzidetti siano trasportati: 1) dal gestore del servizio pubblico con mezzi idonei e iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ovvero, nella prospettiva di assicurare la celerità delle operazioni, con mezzi iscritti per una categoria o per codici di rifiuti diversi da quelli trasportati nonché con mezzi non iscritti per una valutazione tecnica del gestore; 2) da soggetti aggiuntivi, non rientranti nell’organizzazione del gestore del servizio pubblico ma da questo individuati; 3) da soggetti che svolgono operazioni di protezione civile, guardia di finanza, corpo forestale o da altri soggetti aventi pubbliche funzioni;
- la deroga ai limiti di capacità annua e istantanea di stoccaggio previsti nei rispettivi titoli abilitativi, per gli impianti presenti sul territorio interessato e autorizzati ad attività di deposito preliminare e messa in riserva, con esclusivo riguardo alla possibilità di accogliere i rifiuti anzidetti. Questi, inoltre, potranno «svolgere operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta». In ogni caso, lo stoccaggio dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni dettate nell’ordinanza n. 66/2023;
- la possibilità per gli impianti di depurazione e trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi di incrementare la capacità di trattamento degli stessi, ove tecnicamente compatibile con il proprio ciclo di trattamento;
- la possibilità per gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi in parola di trattare, in deroga all’elenco dei rifiuti per cui vi è già autorizzazione, anche quelli con codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06.
Con successiva ordinanza n. 67/2023, adottata ad integrazione di quella innanzi citata, il Presidente della Regione Emilia Romagna ha disposto, altresì, tra gli altri,
- l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, dei sedimenti «dovuti agli effetti degli eventi in corso provenienti da edifici pubblici e privati da aree allagate, ad esclusione di quelli derivanti da aree produttive qualora gli stessi siano stati a contatto con materiali inquinanti, gestiti nell’immediatezza degli eventi e secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune al fine di ripristinare il ritorno all’ordinarie modalità di vita e alla riduzione degli effetti degli stessi in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza. [..] »;
- la possibilità per i Comuni o per i soggetti da questi individuati di effettuare «operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di acque fangose, limi e terre derivanti da eventi meteorici in corso» aventi codice EER 20.03.99 «presso i punti di raggruppamento da essi individuati che possibilmente devono avere caratteristiche tali da non consentire il contatto diretto tra detti materiali ed il suolo naturale»;
- le condizioni al sussistere delle quali i rifiuti di cui al punto precedente cessano di essere tali, una volta conferiti al punto di raggruppamento. In tali casi, i rifiuti devono essere custoditi separatamente dagli altri rifiuti di modo da non pregiudicarne il successivo utilizzo e possono essere destinati agli scopi indicati previa dichiarazione di rispetto dei requisiti previsti dall’ordinanza;
Ordinanza n. 66 del 18/05/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Alluvione Maggio 2023: disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti”;
2023_05_18_Regione-Emilia-Romagna_Ordinanza-66_Smaltimento-rifiuti
Ordinanza n. 67 del 20/05/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Integrazione dell’Ordinanza n.66/2023: ulteriori disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti”.