News Sicurezza – Sull’obbligo di nomina preventiva del medico competente anche in ipotesi in cui il DVR non evidenzi necessità di sorveglianza sanitaria: il Ministero del Lavoro risponde all’interpello di ANP

E’ stato richiesto all’apposita Commissione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro se – in tutte le aziende e, in particolare, nelle Istituzioni Scolastiche – sia necessario provvedere alla nomina preventiva del medico competente – allo scopo di coinvolgerlo nella valutazione dei rischi – anche nel caso in cui quest’ultima non abbia evidenziato alcun obbligo di sorveglianza sanitaria.

A tal proposito, la Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro – dapprima richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2, 17, 18, 25, 28, 29 e 41 D.lgs. 81/2008 – ha chiarito come, a norma della previsione di cui all’art. «18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008».

Ministero del Lavoro – Commissione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Interpello n. 2/2023 avente ad oggetto «Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) – Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”».