Occorre ricordare come, con Decreto Ministeriale n. 152/2022, sia stato emanato il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione nonché degli altri inerti di origine minerale.
Talune difficoltà interpretative ed operative rischiavano, però, di pregiudicare la concreta ed uniforme applicazione di tale intervento normativo sull’intero territorio nazionale, con conseguente rischio di smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti e, per l’effetto, di vanificazione degli obiettivi di economia circolare perseguiti. Per questo motivo, la Provincia Autonoma di Trento ha deciso di avanzare interpello al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Economica, domandando allo stesso:
- per quel che concerne il suo campo applicativo: a.1) se per i rifiuti di cui all’Allegato 1 lett. a) del D.M. 152/2022 siano ammesse soltanto le procedure di recupero previste dalla successiva lett. c) ovvero se possano ancora trovare applicazione le procedure e le modalità di cui ad altri interventi normativi (si veda, ad esempio quanto previsto dal D.M. 69/2018 con riguardo ai rifiuti con CER 17.03.02) ovvero procedure di recupero non meccaniche, autorizzate “caso per caso”; a.2) se per i rifiuti di cui all’Allegato 1 lett. a) del D.M. 152/2022 siano ammessi soli gli utilizzi specifici ivi elencati o se, invece, qualora l’impresa intendesse recuperare tali rifiuti per destinarli ad usi diversi (esempio, per strati drenanti) sia ancora possibile ottenere un’autorizzazione “caso per caso”;
- per quel che concerne le modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: b.1) se, fermo restando l’obbligo di deposito separato tra rifiuti valutati conformi o non conformi all’ingresso, lo stoccaggio dei rifiuti inerti in parola debba rispettare le regole ordinarie in materia di accorpamento, raggruppamento e divieto di miscelazione o se gli stessi possano essere depositati unitariamente, indipendentemente dal relativo codice CER; b.2) se, nel caso in cui si opti per il rispetto delle ordinarie regole di separazione fisica tra rifiuti aventi codice CER differenti, tale distinzione debba riguardare anche i successivi processi meccanici di lavorazione;
- per quel che riguarda i requisiti di qualità ambietale: c.1) se sia corretta l’interpretazione per cui, a prescindere dall’utilizzo specifico finale, tutti i materiali recuperati debbano rispettare, sempre e comunque, le condizioni di cui all’Allegato 1 lett. d); c.2) di chiarire i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee»;
- per quel che riguarda la disciplina transitoria: d.1) se la mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione o iscrizione entro il termine di 180 giorni implichi l’automatica decadenza della stessa; d.2) se la presentazione dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione o iscrizione entro il termine di 180 giorni, legittimi il titolare a continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’autorizzazione in aggiornamento e se ciò sia possibile anche dopo la scadenza del 180 giorni; d.3) che sorti avranno le autorizzazioni o iscrizioni aggiornate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a seguito della modifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuti esercitata in forza della previsione di cui all’art. 7 D.M. 152/2022.
Di seguito, le considerazioni formulate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:
- con riguardo ai rifiuti con codice CER 17.03.02. (quesito a.1.), si chiarisce che, allorquando l’attività di recupero riguardi esclusivamente tale tipologia di rifiuto, dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al D.M. 69/2018 mentre, quando la prima riguardi più tipologie di rifiuti fra quelle previste dal D.M. 152/2022, sarà quest’ultimo testo normativo a disciplinare l’intero iter di cessazione della qualifica di rifiuto;
- con riguardo alla possibilità di processi di recupero di natura non meccanica (quesito a.1. di cui sopra), si chiarisce che l’Allegato 1 lett. c) riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione, non impedendo l’operatività della disposizione di cui all’art. 184ter comma 2° D.lgs. 152/2006 in virtù della quale «L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni»;
- con riguardo alla possibilità di recuperare inerti anche a scopi diversi da quelli previsti nel D.M. 152/2022 (quesito a.2. di cui sopra), si chiarisce che ciò è, senza dubbio, possibile e che, in tal caso, dovrà essere ottenuta un’autorizzazione “caso per caso” a norma dell’art. 184ter comma 3° TUA;
- con riguardo alle modalità di stoccaggio (quesito b.1. di cui sopra), si è chiarito che dovranno essere rispettate le norme tecniche vigenti per le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi previste dal D.M. 5.02.1998 e dal Decreto del Ministero dell’Interno 26.07.2022;
- con riguardo alle modalità di lavorazione (quesito b.2. di cui sopra), si è chiarito che le stesse dovranno essere condotte in modo tale da assicurare «le caratteristiche dei prodotti in uscita per gli utilizzi specifici previsti dal regolamento in coerenza con i rifiuti in ingresso»;
- con riguardo ai requisiti di qualità ambientale (quesito c.1. e c.2. di cui sopra), si è chiarito che i requisiti da rispettare sono solo quelli di cui alle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 del D.M. 152/2022 e che il concetto di «potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee» deve essere valutato caso per caso, operando le opportune verifiche, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 177 comma 4° TUA;
- con riguardo alla disciplina transitoria (quesito d.1 e d.2 di cui sopra), il Ministero ha evidenziato l’avvenuta proroga per ulteriori sei mesi dei termini di cui all’art. 7 e 8 D.M. 152/2022 e ha rappresentato come la previsione di cui all’art. 8 comma 2° del D.M. citato preveda che: « i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto in parola nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del dlgs. 152/2006»;
- in ultimo, con riguardo al quesito di cui al punto d.3 di cui sopra, il Ministero ha dichiarato la necessità, al fine di dar riscontro alla questione proposta, di attendere la conclusione del processo di revisione del D.M. 152/2022, in attuazione della previsione di cui al suo articolo 7.
Al pari di ogni altro riscontro ad interpello, «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione»
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere n. 91980 del 06 Giugno 2023 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021)- Decreto 27 settembre 2022, n. 152 – Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”